Approvazione ed omologazione non sono la stessa cosa: l’approvazione consiste nella procedura autorizzativa all’utilizzo di determinati dispositivi tecnologici da impiegare per un certo scopo, nel caso degli autovelox per rilevare la velocità dei veicoli in transito; l’omologazione è invece la codifica di quell’insieme di caratteristiche tecniche di cui l’apparato deve essere obbligatoriamente dotato, anche per consentirne la produzione in serie. Senza l’omologa, l’approvazione è giuridicamente inefficace.

Il punto fermo della Cassazione

Si fonda su questo principio il recente pronunciamento con cui la Cassazione ha annullato una contravvenzione elevata nella provincia di Treviso ai danni di un avvocato. Il quale ha presentato ricorso in prima istanza al giudice di pace, arrivando poi fino alla suprema corte. Che gli ha dato ragione. Nonostante il Ministero delle Infrastrutture abbia più volte tentano di far risultare sovrapponibili i concetti di approvazione e di omologazione, emanando circolari esplicative al riguardo. Carta straccia secondo gli ermellini. Per cui gli autovelox non omologati non sono idonei a fornire prova dell’infrazione stradale. 11 mila gli apparecchi disseminati sul territorio nazionale, dei quali non è chiaro quanti abbiano pure il requisito della omologa. Per il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, nessuno: «Non sono omologati perché non sono stati ancora stabiliti i principi e le caratteristiche di omologazione - ha detto ai microfoni della Rai - Siamo preoccupati da un punto di vista della sicurezza stradale e non vogliamo che i comuni incorrano in una sequela di ricorsi da dover affrontare con gravi ripercussioni sui bilanci degli enti locali». Un miliardo e mezzo di euro il totale delle sanzioni emesse in Italia nell'ultimo anno. Soldi da destinare alla manutenzione delle infrastrutture viarie, in molti casi già iscritti nei bilanci di previsione.

Cosa dice l'esperto

«La sentenza apre la strada ad una valanga di ricorsi – ha detto al nostro network Giuseppe Magistro, avvocato del foro di Taranto esperto della materia – Perché la Cassazione, con la pronuncia dello scorso 19 aprile, ha sancito la differenza tra procedura di omologazione, definita come un iter tecnico, ed approvazione. Un punto fermo con cui si è reso nullo il principio alla base della contestazione delle violazioni del codice della strada per eccesso di velocità». L’impugnativa, ricorda l’avvocato Magistro «può essere attuata entro trenta giorni davanti al giudice di pace oppure entro sessanta giorni nelle prefetture territorialmente competenti. All’automobilista, al cosiddetto trasgressore, non viene data la possibilità di sapere se l’apparecchiatura che ha registrato la violazione dell’eccesso di velocità, sia o meno omologata oppure approvata. Questo perché nel verbale di notifica vengono indicate solo delle cifrature. In ogni caso l'onere della prova resta in capo all’amministrazione titolare del tratto di strada di strada su cui la contravvenzione viene contestata: deve dimostrare davanti al giudice che le procedure di omologazione ed approvazione siano state correttamente eseguite».