Le Sezioni unite civili della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla “Fallimento 501 hotel spa” contro la Provincia di Vibo Valentia per i danni provocati dall’alluvione del 3 luglio 2006 al “Lido degli Aranci” di Bivona a seguito dell’esondazione del torrente S. Anna.La “Fallimento 501 hotel” aveva proposto ricorso innanzi alla Suprema Corte avverso la sentenza con la quale il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche di Roma nel 2015 aveva rigettato l’appello della società 501 hotel, già del gruppo degli imprenditori Mancini, finalizzato a ribaltare il precedente verdetto del Tribunale delle Acque pubbliche con sede a Napoli e con giurisdizione sulle controversie riguardanti le acque pubbliche ed il risarcimento dei danni per i distretti delle Corti d’appello dell’intera Italia meridionale. La cifra dei danni richiesti alla Provincia di Vibo dalla “Fallimento 501 hotel spa” ammontava ad oltre 17 milioni di euro, e più precisamente ad euro 17.566.384,00, con l’amministrazione provinciale che aveva quindi deciso di costituirsi in giudizio per resistere anche in Cassazione ad una richiesta di danni che, ove accolta, l’avrebbe definitivamente affossata nelle sue già disastrate finanze.

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La decisione. Per i giudici della Cassazione, l’operato dei colleghi di secondo grado è da ritenersi corretto e per questo l’appello proposto dalla “Fallimento 501 Hotel” va disatteso. In particolare, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha offerto una “chiara e puntuale valutazione delle prove”, ritenendo correttamente che i danni al Lido degli Aranci sono stati causati da un’alluvione imprevedibile e che potrebbe ripetersi fra mille anni. La mancata pulizia del torrente ha inciso sui danni provocati al Lido degli Aranci solo marginalmente in quanto – in base ai rilievi di un perito, l’evento alluvione nella stessa portata catastrofica si sarebbe comunque verificato pur in presenza di un’adeguata pulizia del corso d’acqua. Ci si trova quindi – giuridicamente parlando – dinanzi ad un evento dovuto al “caso fortuito”, caratterizzato da oggettiva imprevedibilità e dalla irrimediabile inevitabilità”.

 

G.B.