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Emanuele Giovanni Bilardi e Alfonsino Grillo, rispettivamente ex consigliere ed ex capogruppo della lista “Scopelliti Presidente”, ma anche Giulio Serra (Insieme per la Calabria), Giampaolo Chiappetta (Il Popolo delle Libertà), Alfonso Dattolo (Udc) e Emilio De Masi (Italia dei Valori) sono stati prosciolti dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria. Si allunga dunque la lista degli ex consiglieri regionali coinvolti nell’inchiesta Rimborsopoli per i quali la Procura regionale aveva proposto un giudizio di responsabilità. Assieme a Sandro Principe e Antonio Scalzo (Pd), Giuseppe Bova (gruppo misto), Vincenzo Ciconte (ex capogruppo di Progetto democratico), Ottavio Bruni (ex capogruppo dell’Udc) e Damiano Guagliardi (ex capogruppo di Federazione della sinistra), sono stati assolti altri sei ex consiglieri regionali dall’accusa mossa dalla Procura regionale contabile, la quale aveva ipotizzato un “danno da inadempimento dell’obbligo di restituzione delle somme ad uso dei gruppi consiliari”.
La sezione regionale della Corte dei Conti ha dichiarato in sentenza “non rilevante” la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Procura della legge regionale 13/2002 che prevede la possibilità della "compensazione" delle somme da restituire perché ritenute irregolari. Nel maggio del 2015 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aveva stabilito il recupero mediante compensazione per le spese effettuate dai gruppi consiliari relative agli anni 2013 e 2014 ritenute irregolari. Circostanza che si sarebbe concretizzata già nell’anno 2014 a conclusione della IX legislatura sia mediante la restituzione da parte di ogni singolo gruppo consiliare dei fondi erogati per le spese di funzionamento sia mediante il non utilizzo dei fondi del personale.
“Ad avviso del collegio si deve ragionevolmente dedurre nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno all’erario – annotano i giudici contabili – che per quanto si possa ritenere “riattivato” l’obbligo restitutorio a carico dei capigruppo, in conseguenza di un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale, da essa non potrebbe però parimenti derivare ora per allora una fattispecie che integri gli elementi essenziali della responsabilità tanto sul piano oggettivo del danno e del nesso di causalità con la condotta che lo avrebbe generato, quanto su quello soggettivo del dolo o della colpa grave che l’avrebbe caratterizzato”.
Allo stesso tempo la Corte dei Conti ha sottolineato che l’imputazione formulata nei confronti di Bilardi e Grillo “non ha in alcun modo ad oggetto le singole spese e la loro valutazione in termini di disutilità, illiceità o non inerenza alle funzioni istituzionali del gruppo consiliare”, ma la stessa atteneva esclusivamente ad una condotta omissiva dei soggetti convenuti in giudizio.
Luana Costa