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Court of Justice of the European Union, Luxembourg
È finito dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa Lloyd’s of London contro il provvedimento di esclusione dalla gara per l’aggiudicazione del servizio di copertura assicurativa emanato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria. La prima sezione del Tar Calabria ha infatti disposto la trasmissione degli atti alla Corte Europea per dirimere un conflitto interpretativo insorto tra le norme nazionali e quelle comunitarie.
I “sindacati”, Arch e Tokio Marine Kiln, aderenti alla compagnia assicurativa londinese avevano infatti formulato due diverse offerte ma entrambe sottoscritte dal rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s. Questa circostanza aveva indotto l’Arpacal all’esclusione delle due partecipanti sulla scorta della giurisprudenza nazionale che impedisce la presentazione di offerte commerciali riconducibili ad un unico centro decisionale. Secondo la tesi sostenuta dall’agenzia ambientale la simultanea sottoscrizione di entrambe le offerte comporta la conoscenza del dato tecnico-economico violando il principio della segretezza delle offerte e la libera concorrenza.
Di contro, il legale della compagnia assicurativa londinese ha rilevato che i Lloyd’s costituiscono una persona giuridica collettiva a struttura plurima, un’associazione riconosciuta di persone fisiche e giuridiche che agiscono autonomamente in raggruppamenti, denominati syndacates, i quali operano autonomamente e in concorrenza tra loro, pur essendo riconducibili alla medesima organizzazione. Ciascuna articolazione interna è quindi priva di autonoma soggettività e agisce mediante il rappresentante generale, che, per ogni nazione, è unico per tutti syndacates operanti in tale territorio, come consentito dalle direttive europee.
Luana Costa