La società commenta la recente ordinanza della Corte di Cassazione che esclude qualsiasi equivalenza dando campo libero all'annullamento delle multe: «Bisogna sensibilizzare sulla legittimità di questi strumenti»
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«Il Gruppo Labconsulenze srl ritiene doveroso intervenire nella ormai annosa questione della approvazione/omologazione dei sistemi di controllo elettronico della velocità, ritornata alla ribalta a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione del 18.4.2024». Si legge in un comunicato della stessa società.
«In uno Stato governato dalla Legge, accade, purtroppo, che una ordinanza della Cassazione civile la trascuri, rischiando in un solo colpo di: creare allarmismo e false prospettive; "invitare" i cittadini a violare norme dello Stato che prevedono e sanzionano il superamento dei limiti di velocità; (e, così) mettere a repentaglio vite umane».
«La Cassazione, infatti, con la detta ordinanza, nel sostenere che sia necessaria la omologazione e non la (sola) "approvazione" rilasciata dal Mit, ai fini della validità dell’accertamento, finisce per "dimenticare" l’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, che è stato introdotto successivamente al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, quindi, avente natura prevalente rispetto alla normativa precedente con la quale risulta in contrasto (in ragione del principio cronologico in virtù del quale, allorché si tratta di norme di pari grado e rango gerarchico, la più recente prevale -anche abrogandola implicitamente - sulla norma precedente con essa contrastante). La disposizione in questione al comma 3. prevede che "... Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". È di tutta evidenza, pertanto, che la norma in esame ha - successivamente alla entrata in vigore dell’art. 142 del Codice della Strada – previsto un doppio legittimo binario per i dispositivi di accertamento automatico della velocità (approvazione o omologazione)».
«Il tema è quindi, quello di sensibilizzare gli utenti, gli operatori, gli addetti ai lavori, sulla assoluta legittimità degli strumenti presenti su tutto il territorio italiano (tutti ad oggi "approvati" dal Mit) e sulla loro incessante e qualificata opera di prevenzione di incidenti, molto spesso, ahinoi, con conseguenze nefaste, permettendoci di sottolineare che una ordinanza della Corte di Cassazione non ha certo valore vincolante, se non per le "parti" della causa, e non ha natura estensiva, al contrario delle leggi dello Stato».
«Il principio cardine e i valori che muovono l’installazione degli strumenti di controllo e accertamento della velocità, in disparte di capziose e pretestuose speculazioni cavalcate da associazioni o pseudo associazioni, sono la salvaguardia di vite umane e la prevenzione di sinistri stradali, che – per come dimostrato dalle statistiche ufficiali - diminuiscono drasticamente già nel corso di qualche mese dalla installazione degli strumenti di controllo e si azzerano nel corso del tempo».
«Il "liberi tutti" cavalcato dagli organi di stampa, sulla scorta di una lacunosa ordinanza, rischia di ribaltare i dati e far ritornare sui tratti stradali coinvolti (oggi tutta l’Italia) l’elevato tasso di incidenti stradali e i decessi (basterà rilevare che, la scorsa estate, nel tempo in cui gli strumenti, nel nostro territorio, sono stati "sequestrati" si sono verificati ben 4 sinistri mortali). Ai sindaci, ai comandanti di Polizia municipale, alle forze di Polizia stradale, agli operatori di giustizia, ogni opportuna valutazione».