Nella sentenza i giudici amministrativi tracciano anche le differenze tra il caso degli amaranto e quello del Lecco
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«Il presupposto (non contestato) per l'iscrizione al campionato era l'adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare». È questo il fulcro intorno al quale ruotano le motivazioni della sentenza con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Società Reggina 1914 Srl per contestare la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport il 20 luglio scorso ha bocciato la sua richiesta di riammissione nel prossimo campionato di Serie B.
I giudici amministrativi hanno ritenuto che nel caso specifico «non si pone alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della Covisoc di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024. Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle 'regole del gioco', fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell'inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione».
In particolare, i giudici amministrativi spiegano che, «ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a 'elementari esigenze organizzative', che non dimostrano l'esistenza di un impedimento effettivo».
In altre parole, la Reggina «non può dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva». Insomma, se Saladini avesse pagato i 757mila euro entro il 20 giugno, la Reggina al Tar avrebbe vinto e sarebbe stata riammessa in Serie B, almeno secondo quanto scritto nelle motivazioni.
La sentenza integrale
La Reggina 1914 s.r.l. ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società per la riammissione al campionato di Serie B – stagione 2023-2024, oltre agli atti presupposti indicati in epigrafe, chiedendo al Tribunale di riconoscere il proprio diritto al rilascio della Licenza Nazionale ed all’ammissione al predetto campionato.
La ricorrente ha esposto di aver presentato, in data 19 dicembre 2022, ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, “per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, ex art. 40 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, avanzando una proposta ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 14 del 2019, finalizzata al pagamento solo parziale dei debiti nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023, ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi, disponendo, per i debiti tributari e contributivi in scadenza al 31 dicembre 2022, un termine per il pagamento delle somme pari a 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione, ovverosia entro il 12 luglio 2023, al fine di consentire il mantenimento del c.d. titolo sportivo ed il mantenimento del diritto alla partecipazione ad un campionato di calcio professionistico.
La società ricorrente ha conseguentemente adempiuto al pagamento dei debiti tributari presso l’Agenzia delle Entrate e di quelli contributivi presso l’INPS in data 5 luglio 2023.
Con la nota datata 30 giugno 2023 (oggetto della presente impugnazione), la COVISOC ha rilevato la tardività dell’adempimento rispetto al termine fissato dalla FIGC con i C.U. n. 66/A e n. 169/A, precisando che “per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.
La sopra indicata nota ed il Comunicato Ufficiale n. 169/A sono stati impugnati dalla ricorrente innanzi alla COVISOC, che con decisione datata 6 luglio 2023 (anche essa oggetto della presente impugnazione), ha respinto il ricorso, confermando il precedente parere; conseguentemente il Consiglio Federale della F.I.G.C., con delibera del 7 luglio 2023 C.U. n. 8/A, ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B stagione 2023- 2024.
Avverso gli atti sopra richiamati, la Società Reggina ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che con decisione n. 64 del 20 luglio 2023 (dispositivo in data 21 luglio 2023), lo ha respinto.
Avverso i sopra indicati provvedimenti la società Reggina ha proposto ricorso dinanzi a questo Tar, censurando, in via preliminare, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile il gravame sportivo nella parte relativa all’impugnazione del Comunicato Ufficiale n. 169/A, ritenendo che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine decorrente dalla pubblicazione del comunicato, anziché nel termine decorrente dalla sua applicazione.
A fondamento della censura preliminare, la ricorrente ha evidenziato che, al momento della pubblicazione del Comunicato Ufficiale, la società Reggina non aveva alcun interesse ad impugnarlo, interesse sorto soltanto al momento dell’emanazione della sentenza di omologa da parte del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria.
Nel merito, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, in quanto hanno considerato rilevanti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale, dei debiti, non ancora scaduti, in quanto il termine di scadenza dei debiti contestati alla Reggina è stato indicato dal Tribunale Fallimentare nella data del 12 luglio 2023 (debiti, peraltro, saldati entro tale termine, ovvero in data 5 luglio 2023);
- Violazione dell’art. 12 della legge n. 91/1981 (conferimento alle Federazioni Sportive del potere di verificare l’”equilibrio finanziario” delle Società, al fine di garantire il regolare svolgimento dei Campionati Sportivi): manifesta irragionevolezza della decisione di non ammettere al Campionato una Società Sportiva, assolutamente in pieno equilibrio finanziario (come accertato anche dal Tribunale Fallimentare e come confermato dall’avvenuto pagamento di tutti i debiti, avvenuto comunque in data 5 luglio 2023) ben prima dell’inizio del Campionato stesso e prima dell’emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale (7 luglio 2023);
- Illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui hanno ritenuto rilevante il carattere ancora non definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare, per violazione del CU n. 169/A (che non prescrive il presupposto del carattere definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare), nonché per violazione del principio di immediata esecutività delle sentenze di primo grado;
- Violazione dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 220 del 2003 – Violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019 – Illegittimità degli atti impugnati (e eventualmente dello stesso CU n. 169/A, impugnato a titolo meramente tuzioristico) nella parte in cui la stessa ha ritenuto di prevedere come termine di adempimento la scadenza federale (20 giugno 2023), anziché il termine assegnato dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie, 12 luglio 2023), come previsto anche dalla lett. c del richiamato CU n. 169/A, anche alla luce della prevalenza dell’Ordinamento Statale sull’Ordinamento Sportivo e della rilevanza delle sentenze emanate da Tribunali statali;
- Illegittimità dei provvedimenti impugnati (e eventualmente dello stesso CU n. 169/A) nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di riconoscere la piena rilevanza e legittimità dei provvedimenti assunti dal Tribunale Fallimentare in materia di omologazione degli accordi con i creditori (nonché tutti i provvedimenti assunti sulla base del Codice della Crisi e dell’Insolvenza), senza però considerare anche i contenuti dei provvedimenti assunti dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie, previsione del termine del 12 luglio 2023);
- Illegittimità degli atti impugnati (ed eventualmente dello stesso CU n. 169/A) nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare (nella fattispecie 12 luglio 2023), laddove il CU n. 66/A consente, invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di assolvere agli adempimenti mediante il pagamento delle sole rate scadute prima del termine generale;
- Illegittimità della decisione del Consiglio Federale (oggetto della presente impugnazione) per manifesta disparità di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali è stata consentita al Lecco (CU. N. 10/A) e non alla Reggina;
- Illegittimità, erroneità ed infondatezza delle varie considerazioni contenute nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport impugnata e nel parere della COVISOC in data 6 luglio 2023 (che costituisce motivazione per relationem della decisione assunta dal Consiglio Federale in data 7 luglio 2023).
Con il primo ordine di censure, la ricorrente ha osservato che ai sensi e per gli effetti di cui al C.U. n. 66/A del 9 novembre 2022 “Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024 Lega Nazionale Professionisti Serie B”, le Società dovevano osservare, entro la data del 20 giugno 2023, una serie di adempimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale e, fra questi, il pagamento dei debiti di varia natura “scaduti” – al più tardi – al 31 maggio 2023.
Nel caso della ricorrente, i debiti contestati (tributari e previdenziali di competenza fino al 31 Dicembre 2022) non potevano essere ritenuti “scaduti”, né alla data del 31 maggio 2023, né alla data indicata dal CU n. 66/A per le relative verifiche (20 giugno 2023), in quanto, ai sensi della sopra indicata sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, il debito non esisteva più per effetto della intervenuta omologazione, avendo il Tribunale statuito che il “nuovo” debito della Reggina, come statuito nell’omologa, dovesse essere pagato entro il 12 luglio 2023, termine quest’ultimo ampiamente rispettato.
Con il secondo ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che alla data del 7 luglio 2023, quando si è pronunciato il Consiglio Federale FIGC, sulla base del nuovo parere della COVISOC emanato in data 6 luglio 2023, la società aveva già onorato il pagamento dei debiti contestati (in data 5 luglio 2023), dimostrando, da un punto di vista sostanziale, di essere in regola con oltre 40 giorni di anticipo rispetto all’avvio del campionato (previsto secondo il Calendario per il giorno 18 agosto 2023).
Con il terzo ordine di motivi, la ricorrente ha dedotto che, contrariamente quanto ritenuto dagli organi federali, il carattere non definitivo della sentenza del Tribunale Fallimentare risultava essere un elemento del tutto irrilevante, come peraltro desumibile dallo stesso tenore testuale del Comunicato Ufficiale n. 169/A, che sarebbe risultato inapplicabile alla stagione 2023- 2024 laddove riferito ai soli casi di sentenze passate in giudicato.
Peraltro, la ricorrente ha aggiunto che la suddetta sentenza aveva (ed ha tuttora) carattere definitivo, in quanto ha esaurito il grado di giudizio nel quale è stata pronunciata ed è esecutiva, incidendo sul rapporto obbligatorio.
Con il quarto ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che, fermo restando il termine perentorio del 20 giugno 2023 indicato dal CU n. 169/A per il deposito, presso la Co.Vi.So.C., dei provvedimenti di omologazione e per osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti, il comunicato aveva previsto, alla lettera “c”, che le società avrebbero dovuto osservare, “per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti”, facendo espressamente salve le diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa, nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine di 30 giorni (con scadenza 12 luglio 2023) per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.
Ciò posto, la ricorrente ha osservato che le norme del suddetto CU avrebbero dovuto essere interpretate alla luce del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché di prevalenza dell’ordinamento statale sull’ordinamento sportivo, non potendo la Giustizia Sportiva sindacare la legittimità del provvedimento emanato dall’Autorità statale, né tantomeno disapplicarlo.
Ancora, la ricorrente ha dedotto che i provvedimenti impugnati hanno per oggetto e per effetto quello di restringere la concorrenza e di falsare la concorrenza nel mercato interessato dalle imprese calcistiche, con violazione degli artt. 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, sovvertendo la disciplina ordinaria dello Stato in merito alla conservazione dell’impresa ed al regime di esigibilità dei crediti, discriminando la Reggina ed estromettendola dal mercato senza giustificazione, con ulteriore violazione del principio di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE.
Con il quinto gruppo di motivi, la ricorrente ha censurato l’omessa valutazione del termine concesso dal Tribunale fallimentare (12 luglio 2023), ritenuto dalla Federazione subvalente rispetto a quello del 20 giugno 2023, con conseguente illogica discriminazione tra società che abbiano richiesto l’omologa prima o dopo la data del 21 maggio 2023.
Peraltro, la ricorrente ha precisato di non aver provveduto al pagamento del debito prima del termine del 20 giugno 2023, in quanto impossibilitata da esigenze organizzative, essendo venuta a conoscenza della sentenza di omologa solo in data 12 giugno 2023.
A margine, la ricorrente ha evidenziato che la sentenza del Tribunale Fallimentare aveva avuto l’effetto di attestare la solidità finanziaria della società, escludendo la violazione del principio della par condicio tra i partecipanti al campionato, versando la Reggina in una situazione differenziata rispetto a tutte le altre società ammesse alla competizione e non potendo l’eventuale diniego di ammissione al Campionato di Serie B comportare la revoca del relativo titolo sportivo, né del c.d. “patrimonio-calciatori”, essendo palese la illegittimità di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 52 e 110 delle NOIF.
Con il sesto ordine di censure, la ricorrente ha dedotto che il CU n. 66/A, lett. D, n. 10, prevede che gli adempimenti prescritti entro il 20 giugno 2023, in caso di accordi di rateazione, possano essere assolti mediante deposito dell’accordo e mediante pagamento delle sole rate già scadute, possibilità questa non riconosciuta alla Reggina.
Con il settimo ordine di censure è stata dedotta la disparità di trattamento rispetto alla squadra del Lecco, alla quale era stata consentita (CU. N. 10/A) una deroga ai termini endoprocedimentali relativi alla dimostrazione dei requisiti di ammissione.
Infine, con l’ottavo gruppo di motivi, la società ricorrente ha censurato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport (ed il parere espresso dalla COVISOC) nella parte in cui il pagamento effettuato dalla Reggina in data 5 luglio 2023 non è stato ritenuto completamente satisfattivo dell’intera e pregressa situazione debitoria, divenuta irrilevante a seguito del provvedimento di omologa.
Si sono costituiti il Brescia Calcio s.p.a., l’AC Perugia Calcio s.r.l., la F.I.G.C. ed il CONI, opponendosi al ricorso.
Si è costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B, al fine di tutelare il proprio interesse al rispetto dell’attuale assetto del campionato a venti squadre, ritenuto un format la cui alterazione, a seguito di eventuali ammissioni in sovrannumero, comporterebbe un danno gravissimo patrimoniale e non patrimoniale.
Nel merito, la Lega, premesso un riassuntivo richiamo alle norme statali e sportive applicabili alla fattispecie, ha dedotto la legittima applicazione, da parte della FIGC, della disciplina recata dal CU n. 66/A del 9 novembre 2022, come integrato dal CU n. 169/A del 21 aprile 2023.
Ciò posto, la Lega ha eccepito anche profili di inammissibilità del ricorso, relativamente all’impugnazione del CU n. 169/A del 21 aprile 2023, già rilevata dal Collegio di Garanzia nella decisione impugnata, per tardività, trovandosi la Reggina, al momento della pubblicazione del Comunicato, incontrovertibilmente nella condizione disciplinata dal Comunicato medesimo.
Ha spiegato ricorso incidentale il Brescia Calcio s.p.a., istando per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.
In particolare, la ricorrente incidentale ha eccepito che la società Reggina non aveva validamente partecipato al precedente campionato di Serie B, non disponendo di un valido titolo sportivo, risultando quello speso ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie B 2023/2024 l’esito di una competizione (quella relativa al 2022/2023) dalla quale avrebbe dovuto essere esclusa, per aver perso, nel corso della stessa, i requisiti per l’ammissione.
Sotto altro profilo, il Brescia Calcio s.p.a. ha dedotto che il provvedimento di esclusione della Reggina rappresenta un atto vincolato e meramente esecutivo della norma generale recata dal CU n. 169/A, non impugnabile dinanzi al Tar in quanto divenuto definitivo e mai gravato in precedenza, risultando peraltro lo stesso sostanzialmente favorevole per la ricorrente, sprovvista per questo di interesse a ricorrere.
Ancora, la ricorrente incidentale ha insistito sulla natura distinta dei termini assegnati dalla FIGC con il CU n. 169/A rispetto a quelli concessi dalla sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, non potendosi pertanto profilare alcun conflitto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo.
Infine, il Brescia Calcio ha insistito sull’infondatezza della censura relativa alla disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente, rispetto alla vicenda del Lecco Calcio, ritenuta distinta e non assimilabile a quella oggetto del presente giudizio.
Hanno depositato atto di intervento ad opponendum le società Ascoli Calcio 1898 F.C. s.p.a., la Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., la Società US Catanzaro 1929 s.r.l., la Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, la Società Como 1907 S.r.l., la Società Cosenza Calcio S.r.l., la Società U.S. Cremonese S.p.A., la Società Feralpisalò s.r.l., la Società Modena F.C. 2018 S.r.l., la Società Palermo Football Club S.p.A., la Società Parma Calcio 1913 S.r.l., la Società Pisa Sporting Club S.r.l., la Società A.C. Reggiana 1919 s.r.l., la Società U.C. Sampdoria S.p.A., la Società Spezia Calcio s.r.l., la Società Fussball Club Sùdtirol S.r.I., la Società Ternana Calcio S.p.A. e la società Venezia FC S.p.A., aderendo a tutte le eccezioni, contestazioni e controdeduzioni già rappresentate dalla LNPB, a tutela del proprio interesse al regolare svolgimento del campionato, fin dal suo inizio, così come deciso e calendarizzato nella composizione di non oltre venti squadre.
Ha presentato articolata memoria difensiva la FIGC, insistendo sulla inammissibilità della impugnazione del C.U. n. 169/A dinanzi al Tar, risultando detto provvedimento direttamente ed immediatamente applicabile alla ricorrente fin dalla sua emanazione (21 aprile 2023), così come il precedente comunicato n. 66/A, anch’esso mai impugnato.
Nel merito, la Federazione ha ribadito la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, precisando che il comunicato n. 169/A risulta finalizzato a garantire la parità di trattamento fra tutte le società che aspirano a partecipare al campionato professionistico ed a consentire che tutti gli aspiranti presentino indizi di solidità finanziaria tali da lasciar presupporre la propria capacità di partecipare alle competizioni sportive, con conseguente necessità che i pagamenti di cui ai “provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”, fossero realmente assolti entro il “perentorio termine del 20 giugno 2023”.
Sotto altro profilo, la parte resistente ha rappresentato che la decisione di omologa del Tribunale Fallimentare è stata impugnata sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’INPS (udienza fissata al 25.09.2023), con la conseguenza che al termine perentorio del 20 giugno 2023 la ricorrente non era in possesso di un provvedimento definitivo della competente Autorità giudiziaria, dovendo la connotazione di “definitività” dei provvedimenti (di cui al suddetto C.U.) riferirsi non solo ai “provvedimenti equivalenti”, ma anche ai provvedimenti di omologazione dell’Autorità giudiziaria.
Peraltro, la Federazione ha precisato che la Reggina non aveva comunque provveduto al pagamento stabilito dalla sentenza di omologa, non potendosi detto adempimento rinviare ad un momento futuro ed incerto.
Ha presentato atto di intervento ad opponendum il Comune di Perugia, al fine di far valere l’interesse all’ inclusione della squadra locale, che peraltro gestisce anche lo stadio cittadino in forza di concessione, nel campionato di serie B.
Ha depositato memoria il CONI, che spendendo argomentazioni assimilabili a quelle della FIGC, ha eccepito, in aggiunta, la violazione della pregiudizialità sportiva ex art. 3 del d.l. n. 220/2023, in relazione al Sistema Licenze, essendo stata impugnata solo la fonte speciale, costituita dal Comunicato Ufficiale n. 169/A, nonché l’ inammissibilità dell’ impugnazione del medesimo Comunicato Ufficiale per carenza di interesse, non potendosi lo stesso qualificare alla stregua di atto lesivo per la posizione della ricorrente.
Inoltre, sulla richiesta di disapplicazione/non applicazione dell’art. 52 co. 10 delle NOIF nonché dell’art. 110 delle NOIF, il CONI ha ribadito l’eccezione relativa alla violazione della regola della pregiudiziale sportiva, non essendo stata avanzata tale pretesa innanzi agli organi della Giustizia sportiva.
Sul punto, il Comitato olimpico ha precisato che l’art. 110 delle Norme persegue una funzione pubblica e di tutela della parte debole contrattuale (il calciatore nei confronti della Società), evitando che questi resti vincolato nei confronti di una Società che, incapace di soddisfare i requisiti economico-finanziari, non sarà in grado di partecipare a quel campionato al quale il giocatore stesso legittimamente aspirava, ritrovandosi ingiustamente vincolato ad una società economicamente instabile, con tutti i rischi e pregiudizi connessi a questa situazione.
Ciò posto, il CONI ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sull’annullamento dell’art. 110 delle Norme, trattandosi di conseguenza afferente ai rapporti tra Società ed atleti, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, ovvero alla perdita, da parte del Club, del titolo sportivo e la sua conseguente “doppia retrocessione”, conseguenza sanzionatoria quest’ultima sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
Con decreto n. 4581/2023, Il Presidente, preso atto della rinuncia delle parti a tutti i termini processuali in vista dell’anticipazione della fissazione dell’udienza pubblica e della conseguente rinuncia della parte ricorrente alla misura cautelare monocratica, ha fissato per la trattazione collegiale della causa l’udienza pubblica straordinaria del 2 agosto 2023.
All’udienza pubblica del 2 agosto 2023, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è complessivamente infondato.
E’ d’uopo premettere che sono condivisibili le censure di inammissibilità del gravame per difetto di interesse, oltre che per tardività, relative all’impugnativa del CU n. 169 del 21 aprile 2023, il quale stabilisce le condizioni di ammissione per la stagione sportiva 2023/2024 al campionato di serie B, atto da ritenersi immediatamente applicabile (e quindi impugnabile) dai candidati alle stesse ammissioni, tra cui la società Reggina e, in ogni caso, privo di effetti sfavorevoli nei confronti della ricorrente.
Si tratta di un atto che integra il “Sistema delle Licenze Nazionali per le ammissioni al campionato professionistico di serie B 2023/2024” adottato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con il C.U. 66/A, al fine di dettare le regole per la partecipazione al suddetto campionato.
Come già rilevato da questa Sezione (sent. n. 7045/2022), il Sistema delle Licenze Nazionali “si rivolge a destinatari già noti al momento della sua adozione, ovvero a tutti coloro e solo coloro che hanno partecipato al precedente campionato di serie B (ad eccezione di quelle società calcistiche che, in ragione della classifica finale del campionato, sono state retrocesse in serie C, a cui vanno aggiunte le squadre, del pari determinate ex ante, promosse in serie B dalla serie C o retrocesse in serie B dalla serie A). 4.3 Nel delineato quadro ricostruttivo, seguendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, il Manuale delle licenze deve essere più propriamente qualificato come atto amministrativo “collettivo” o “plurimo” con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.”.
Detto comunicato è stato emanato proprio al fine di disciplinare la posizione di quelle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza” e la Reggina, in data 19 dicembre 2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, “domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, candidandosi a destinataria diretta ed immediata delle disposizioni contenute nel comunicato.
Ferma l’immediata e diretta applicabilità del CU 169/A all’odierna ricorrente, la stessa non lo ha evidentemente impugnato in quanto lo ha ritenuto privo di effetti lesivi, effetti che il suddetto comunicato non poteva avere, in quanto diretto a consentire la partecipazione al campionato a società che ne sarebbero rimaste inevitabilmente escluse sulla base delle regole generali (in particolare del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al precitato C.U. n. 66/A).
All’atto dell’emanazione del CU n. 169/A la Reggina aveva infatti già ufficializzato la richiesta di usufruire dei benefici previsti dallo Stato per le imprese in crisi con domanda proposta al Tribunale Fallimentare in data 19 dicembre 2022, trovandosi esattamente nelle condizioni considerate dal comunicato, condizioni che evidentemente la società riteneva di poter soddisfare, come pure avrebbe potuto, essendo la sentenza di omologa intervenuta in data 12 giugno 2023, otto giorni prima della scadenza del termine del 20 giugno 2023, imposto dalle disposizioni della FIGC.
Ne deriva la piana inammissibilità dell’impugnazione del C.U. nr. 169/A del 21 aprile 2023, per carenza di interesse, oltre che per tardività, in quanto il comunicato non detta disposizioni lesive per la ricorrente, ma anzi le ha consentito di presentare validamente la domanda di iscrizione al campionato, sebbene essa fosse soggetta a procedimenti di regolazione.
Ma pur a voler prescindere dai sopra evidenziati motivi di inammissibilità, che si riflettono anche sull’esame dei rimanenti motivi di ricorso, il gravame risulta comunque complessivamente infondato.
La questione di fondo concerne la legittimità della decisione della COVISOC, come condivisa dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, di considerare perentorio il termine del 20 giugno 2023, come assegnato dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 169/A, per osservare gli adempimenti previsti dai provvedimenti di omologazione emessi dall’Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, senza consentire alcuna dilazione temporale alla società ricorrente, in favore della quale il Tribunale di Reggo Calabria aveva emesso, con sentenza del 12 giugno 2023, un provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali.
La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica.
Il Collegio ritiene i termini entro cui è posta la questione non condivisibili.
Non si pone infatti, nel caso di specie, alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della COVISOC di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024.
Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle “regole del gioco”, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell’inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione.
Tali regole, ben note a tutti gli aspiranti, non sono state impugnate dalla ricorrente, che come è stato già rilevato, avrebbe avuto, già al momento della loro adozione, interesse ad impugnarle laddove le avesse ritenute lesive.
Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo.
Se nessun dubbio può sussistere sulla facoltà del debitore di disporre di tutto il termine di 30 giorni concesso dal Tribunale Fallimentare per onorare il debito, deve tuttavia rilevarsi che sarebbe stato onere del medesimo debitore provvedere al suddetto pagamento entro il termine perentorio previsto dal CU n. 169/A (20 giugno 2023), risultando pacifico, ai sensi dei principi generali in tema di adempimento (art. 1185 c.c.) che il debitore possa provvedere al pagamento anche prima del termine finale.
E’ del resto evidente che la concessione del termine di 30 giorni assegnato dal Tribunale fallimentare è finalizzata a consentire l’adempimento del debitore nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per non incorrere nella risoluzione della transazione conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 14/2019) e non certo ad altri fini, quali la partecipazione ad un campionato professionistico, che è onere della società realizzare, soddisfacendo le condizioni previste dalla disciplina di settore.
Alla luce di tale chiaro quadro fattuale, non può intravedersi alcuna frizione tra le regole e le discipline dell’ordinamento statuale e quelle dell’ordinamento sportivo, frizioni mai paventate dalla ricorrente fino al momento in cui, in adempimento delle seconde, la Reggina si è vista negare l’ammissione al campionato e non per la necessità di dare esecuzione alla decisione del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, ma per scelte imputabili alla propria gestione finanziaria.
Non può, in altri termini, la società ricorrente dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva.
Quest’ultima, com’è evidente, presenta tutti i caratteri della procedura concorsuale, prevedendo una fase di pre-qualificazione rimessa alla discrezionalità della FIGC, che ha il potere di fissare i criteri per l’ammissione al campionato, nell’ambito del percorso pubblicistico che determina la composizione degli organici della successiva stagione sportiva, mediante una procedura di tipo competitivo, che deve assicurare, in primis, la par condicio tra i partecipanti.
In relazione a tale aspetto, non è superfluo rilevare che quando vengono in rilievo procedure concorsuali, è opportuno evitare che regole o fatti sopravvenuti nel corso dello svolgimento del procedimento consentano la partecipazione a chi, al momento dell’indizione, non ne aveva titolo, anche al fine di non pregiudicare il buon andamento della procedura stessa, riaprendo continuamente i termini per la partecipazione, con evidente pregiudizio per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la conclusione del procedimento in tempi celeri e certi.
Per tali ragioni, in tali peculiari procedure amministrative, si applica la sola legge esistente al momento dell’inizio della procedura e non trovano spazio le modifiche normative o fattuali intervenute successivamente all’adozione del bando (o di atto equivalente), che non possono rilevare nell’attività amministrativa procedimentale.
Quest’ultima, propria delle procedure lato sensu selettive, si distingue dall’ordinario procedimento amministrativo (governato dal principio del tempus regit actum) ed è retta dalla diversa regola del tempus regit actionem, poiché tutto il procedimento è regolato dalla disciplina vigente al momento del suo avvio (cfr., in termini, TAR Catanzaro, sez. I, n. 1420/2007).
Le medesime ragioni di parità di trattamento tra i concorrenti e di celerità e speditezza dell’azione amministrativa presidiano la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, previsto dal C.U. 66/A e ribadito dal C.U. n. 169/A.
Sul punto, è sufficiente richiamare l’orientamento già espresso da questa Sezione (sent. n. 7045/2022) e condiviso dal Giudice d’appello, in base al quale “esigenze di celerità e puntualità delle procedure e degli adempimenti legati alla iscrizione ai campionati impongono la presenza di termini perentori la cui infruttuosa scadenza non potrebbe che comportare la esclusione dai campionati stessi. Le competizioni debbono infatti iniziare per tempo, data la stretta interdipendenza degli incontri e gli impegni stagionali da rispettare, e non ammettono ritardi colpevolmente ascrivibili a singole società. Come affermato da questa stessa sezione nella citata sentenza n. 4001 del 24 maggio 2021, infatti, tali provvedimenti (nel caso di specie: il Manuale licenze 2021-2022) dettano “una scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell’interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalità definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione”. Va dunque tendenzialmente ascritta all’autoresponsabilità delle società stesse l’eventuale inosservanza delle condizioni e dei termini stessi” (C.d.S., Sez. V, sent. n. 9876/2022 del 10.11.2022).
Applicando le sopra indicate regole ermeneutiche alla fattispecie oggetto di giudizio, deve ritenersi che la disciplina in vigore al momento della fase di preselezione ed ammissione non poteva essere derogata dalla Federazione, pena la lesione della posizione degli altri partecipanti alla procedura concorsuale ed il pregiudizio delle preminenti esigenze organizzative della Federazione e della Lega.
Non rileva, dunque, la natura definitiva o non definitiva della sentenza del Tribunale Fallimentare, che per quanto spiegato non entra in conflitto con i comunicati ufficiali e le conseguenti decisioni degli organi federali.
Non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023, che la ricorrente assume estinte per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, CCII da parte del Tribunale, con nascita di un “nuovo” debito da pagare entro il 12 luglio 2023, né la situazione di formale equilibrio finanziario della società prima dell’inizio del campionato per effetto del pagamento effettuato in data 5 luglio 2023 (prima dell’emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale del 7 luglio 2023).
Ed infatti, ciò che rileva è che il presupposto (non contestato) per l’iscrizione al campionato era l’adempimento degli obblighi previsti nel C.U. n. 169/A entro il termine perentorio valido per tutti gli aspiranti alla partecipazione al campionato, vale a dire il 20 giugno 2023, adempimento possibile ma non eseguito dalla ricorrente, con conseguente irrilevanza della diversa tempistica prevista per i pagamenti dalla sentenza del Tribunale Fallimentare.
E del resto, alla lettera b) del comunicato ufficiale n. 169/A non può attribuirsi alcun significato diverso da quello implicante l’obbligo di effettuare il pagamento entro il termine perentorio del 20 giugno 2023.
Così dispone il suddetto comunicato: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
- a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
- b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;”.
Non può ritenersi – come sostenuto dalla difesa della Reggina – che l’espressione “osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti” si riferisca alla semplice possibilità di adempiere entro (tutto) l’eventualmente più ampio termine concesso dal Tribunale Fallimentare, risultando al contrario chiaramente previsto, dalla parte successiva del medesimo comunicato, che “Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale”.
Alla luce di tali rilievi, risultano infondati i motivi di impugnazione dal numero 1 al numero 8 (fatta eccezione per il motivo nr. 7, di cui al prosieguo), nonché le doglianze relative all’asserita violazione degli articoli 49, 56, 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, che si appalesano, per quanto sopra, sprovviste di fondamento logico-giuridico.
Venendo alla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento (motivo n. 7 del ricorso introduttivo), in relazione alla posizione del Lecco Calcio, è sufficiente rilevare che l’asserita simmetria di posizioni, che sola può fondare una censura di tal fatta, non sussiste, in quanto nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che hanno invece impedito l’ammissione al campionato della Reggina.
Questi ultimi, è bene precisarlo, incidono sulla capacità delle singole società di affrontare il campionato in una situazione di equilibrio economico-finanziario, al fine di non determinare criticità nello svolgimento delle competizioni sportive e di non falsarne lo svolgimento e, pertanto, si sostanziano in un giudizio prognostico che si pone su di un piano diverso rispetto a quello, eminentemente oggettivo, relativo alla sussistenza o meno dei criteri infrastrutturali.
Peraltro, la vicenda che ha contraddistinto la mancata ammissione al campionato di serie B 2023-2024 del Lecco Calcio è originata da una singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di quella squadra, relativamente allo spostamento dell’ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l’adempimento del cd. “criterio infrastrutturale”, circostanza eccezionale non equiparabile a quelle che hanno determinato l’esclusione della società Reggina.
Non ammissibili sono, infine, le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non avendo la ricorrente impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, in uno all’atto di mancata ammissione, le regole del procedimento di iscrizione al campionato, essendosi limitata a censurarne la concreta applicazione sulla base di un’erronea interpretazione delle stesse, in violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003.
Conclusivamente, il ricorso deve essere deve essere complessivamente respinto, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili di cui agli atti di intervento ed improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Brescia Calcio s.p.a..
La complessità e la novità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;