«La relazione ispettiva redatta dalla Commissione di Accesso, per come riportata dagli organi di informazione e per come oramai di pubblico dominio pur essendo stata classificata quale atto riservato ed in quanto tale rigettata l’istanza di accesso formulata al Prefetto sin dal 19/12/17, afferma che il sottoscritto nell’ambito del processo Perseo sarebbe stato per la quasi totalita’ del secondo grado difensore di fiducia di M.L., G.A. e A.G., e quindi sarebbe stato contemporaneamente difensore di fiducia dei 3 e rappresentante legale del Comune che era costituito parte civile. Si aggiunge negli atti posti a base dello scioglimento che i predetti M.L., G.A. e A.G., a seguito della rinuncia al mandato del sottoscritto, avrebbero nominato quale difensore di fiducia il di lui cognato avvocato Giuseppe Spinelli». Queste le precisazioni di Paolo Mascaro, ex sindaco di Lamezia Terme.

 

«Ciò è ripreso nei successivi atti ed il Ministro dell’Interno il 17/11/17 lo ribadisce, seppur in maniera generica, a pag. 1 della relazione al Presidente della Repubblica sottolineando di fatto la gravità della veste contemporaneamente assunta. Senonchè, quanto rappresentato al Ministro e dal medesimo ripreso, costituisce non solo elemento erroneo ma anche macroscopicamente falso con ogni intuibile ovvia e naturale conseguenza.

 

Invero, è falso che il sottoscritto sia stato “per la quasi totalità del secondo grado” del processo Perseo difensore di fiducia dei soggetti sopra indicati: il mandato professionale dai medesimi conferito è stato invece espletato sino alla sentenza di primo grado, emessa in data 08/06/2015 e cioè prima dell’elezione a Sindaco, conclusasi con l’assoluzione piena di M. L. ed A. G. e con l’assoluzione dall’accusa di concorso in associazione di tipo mafioso di G.A. e la condanna del medesimo per il solo reato di estorsione.

Dalla detta sentenza di primo grado, emessa ripetesi prima dell’elezione a Sindaco, nessuna difesa è stata posta né poteva essere posta in essere dal sottoscritto per i soggetti assolti né è stata posta in essere per G.A. per il quale infatti altro difensore proponeva appello per il capo inerente la condanna; a seguito della fissazione dell’udienza in Corte di Appello per la data del 22/04/2016, appreso dalla comunicazione l’avvenuta impugnazione da parte del Pubblico Ministero e quindi la sussistenza di secondo grado di giudizio e di astratta possibilità di poter espletare il mandato difensivo anche in detto grado, IMMEDIATAMENTE in data 08/03/2016 veniva formalizzata presso la Corte la rinuncia all’originario mandato.

 

Il processo di appello iniziava, quindi, il 22/04/2016 quando il sottoscritto aveva già da tempo rinunciato al mandato senza svolgere, ripetesi, alcuna attività difensiva, essendo ciò anche processualmente impossibile, e si concludeva con sentenza del 18/07/2016. Eclatante, dunque, la falsita’ nel’affermare che vi sia stata difesa di alcun genere nel mentre si rivestiva la carica di sindaco, eclatante la falsita’ nell’affermare di essere stato difensore “per la quasi totalita’ del secondo grado” di un processo che e’ invece iniziato il 22/04/2016.

 

Eclatante ulteriore falsità e’ affermare poi che a seguito della rinuncia al mandato e’ stato nominato quale difensore dei tre soggetti l’avv. Spinelli giuseppe, cognato del Mascaro. Falsita’ gravissima in quanto l’avv. spinelli non ha mai difeso ne’ m.l. (assistito dall’avv. a. l.) ne’ g.a. (assistito dall’avv. s.r.) mentre ha assistito a.g. sin dal 2014 e per tutto il giudizio di primo e secondo grado e non certo dopo la rinuncia del sottoscritto che ha comportato invece la nomina dell’avv. g. c..

Infine, anche con riferimento a Giampaolo Bevilacqua viene riportata notizia inveritiera avendo rinunciato anche in detta ipotesi al mandato difensivo immediatamente dopo l’elezione a sindaco e già prima dell’udienza del 19/06/15 senza svolgere quindi alcuna attività nel corso dell’espletamento del mandato ed in pendenza della costituzione di parte civile del Comune».