Lo aveva annunciato il presidente della Regione Roberto Occhiuto, a mò di premonizione, nell’ultimo Consiglio regionale, sfiorando la polemica che lo ha contrapposto al Pd sull’impugnazione di alcune leggi, «molto probabilmente – ha detto lo scorso 29 luglio il capo della giunta - il governo impugnerà la legge sulla contrattualizzazione degli specializzandi e quella relativa all’apicoltura». Il contesto era rappresentato dall’approvazione (nella stessa seduta) della legge che alza gli stipendi dei manager della sanità calabrese che così diventa più attrattiva. La contestazione dell’opposizione era che nonostante le leggi approvate dalla maggioranza per l’arruolamento di medici e infermieri non si stesse facendo niente per metterle in pratica.

Il punto era proprio quello, perché il Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 39 leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Calabria n. 22 del 07 luglio scorso, “Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria”, «in quanto talune disposizioni ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di ordinamento civile e professioni violano l’articolo 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione

La legge, in sostanza, da una parte, rivolgendosi ai soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell’accreditamento, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, proroga l’accreditamento fino all’adozione del provvedimento di rinnovo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. E fin qui, chiarisce il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, che entra nel dettaglio dell’impugnazione, la legge è salva.
I problemi nascono nella seconda parte della legge, che disponeva anche le misure e le procedure per l’arruolamento di medici specializzandi con contratti di lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie. I problemi nascono su questi aspetti. Contratti che sarebbero stati stipulati per la durata di un anno e rinnovabili per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

Secondo il dettaglio offerto dal Dipartimento, che si concentra sui commi da 3 a 6 dell’articolo 2, «si ritiene che le suddette norme si pongano in contrasto con le disposizioni di legge statali che, a fronte delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, hanno previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare, tra gli altri, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi».
La possibilità di conferire incarichi di lavoro a medici specializzandi è, pertanto, già prevista dalla legge statale in base e a fronte di presupposti specifici, rispetto ai quali le disposizioni della legge regionale – che consentono l’attribuzione di incarichi a soggetti in possesso di specializzazioni affini o equipollenti (comma 3) e addirittura a soggetti privi di specializzazione (comma 4 e comma 6) - si pongono in contrasto.

Disco verde all’Apicoltura e Legge urbanistica

Dunque previsione azzeccata, quelle di Occhiuto, che però incassa dal governo il via libera per l’altra legge in predicato di impugnazione, e cioè quella sull’Apicoltura che aveva ricevuto il placet di tutta l’aula.

Infatti il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 16 del 07/06/2022, “Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, N. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale”, grazie alla quale tra le altre cose la Giunta regionale è autorizzata a nominare cinque esperti o consulenti, nel limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.; la legge della Regione Calabria n. 17 dell’08/06/2022, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)”; la legge della Regione Calabria n. 19 del 04/07/2022, “Modifica delle disposizioni transitorie, sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all’articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n.15. Proroga del termine di adeguamento”; la legge della Regione Calabria n. 20 del 04/07/2022, “Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”. la legge della Regione Calabria n. 23 del 07/07/2022, “Norme per l’incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese”; la legge della Regione Calabria n. 25 del 07/07/2022, “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”.