Andare al voto subito, senza indugi con un decreto legge che intervenga sul Mille Proroghe e rimoduli quanto stabilito in passato. È quanto chiede il “sindaco sospeso” Paolo Mascaro a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso avanzato da Silvio Zizza in cui si richiedeva l’annullamento totale delle elezioni del 2019 e confermato il ritorno alle urne in solo quattro sezioni.

L’istanza di Mascaro è ufficiale ed è stata rivolta nell’ambito di una richiesta di intervento normativo d'urgenza inviata alla presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri dell'Interno, della Salute, per gli Affari Regionali, a tutti i gruppi parlamentari ed all'Anci e trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Catanzaro ed alla Corte di Appello di Catanzaro.

«Mascaro rimane candidato sindaco eletto»

Mascaro si richiama in particolare alla parte del dispositivo nella quale viene dichiarato improcedibile il suo appello incidentale per «”sopravvenuta carenza di interesse” specificando in particolare che “poiché la differenza tra il candidato proclamato sindaco Mascaro ed il secondo Ruggero Pegna è di ben 5.260 voti e poiché il totale dei voti espressi nelle 4 sezioni in esame è di 1.267, anche a voler attribuire l’intera dotazione di voti al secondo candidato e zero a Mascaro il divario rimarrebbe in ogni caso rilevante” e che “anche considerando solo le 74 sezioni in cui le operazioni di voto sono risultate regolari Mascaro rimane candidato Sindaco eletto sicché nessuna ulteriore utilità può derivare dall’eventuale convalida delle operazioni nelle rimanenti 4 sezioni, come richiesto nell’appello incidentale”».

L’avvocato cita poi l’art. 79 del D.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 che stabilisce testualmente che “quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione... l’elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d’Appello”. A seguito dell’emergenza Covid le consultazioni avrebbero dovuto in deroga svolgersi entro il 31 marzo con convocazione dei comizi per il 28 marzo 2021 poi con decreto legge slittate al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Visto che la morsa del virus sembra essersi allentata e che coloro che dovranno votare saranno 2255 sparsi in quattro sezioni ubicate in punti diversi della città, quindi un numero comunque esiguo, evitando il pericolo di assembramenti, Mascaro afferma che «che attendere il periodo ad oggi fissato per lo svolgimento della rinnovazione delle operazioni elettorali in assenza del persistere di specifiche condizioni di emergenza epidemiologica, costituirebbe una gravissima violazione di ogni più elementare principio di democrazia rappresentativa nonché una gravissima penalizzazione per una comunità che sin dal sedici dicembre scorso, quindi oramai da ben oltre cinque mesi, è governata da commissario straordinario e non invece da organi elettivi».

Il sindaco sospeso dal Tar va oltre affermando che «vi sarebbe violazione eclatante del diritto degli eletti di poter espletare il proprio mandato così come violazione eclatante del diritto dei cittadini di essere governati dai rappresentanti democraticamente scelti; che non sussiste oggi alcun motivo ostativo per derogare alla tassativa disposizione di cui all’art. 79 del D.P.R. n. 570/1960; che la mancata celere convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione delle operazioni nelle quattro sezioni pregiudicherebbe gravemente diritti costituzionalmente garantiti».

Nell’istanza Mascaro ricorda alcuni passaggi della sentenza dei supremi magistrati nei quali viene evidenziata «la sopravvenuta carenza di interesse del sottoscritto ad ottenere la convalida del voto anche nelle quattro sezioni già citate in quanto “rimane candidato sindaco eletto” e non può ricavarne "nessuna ulteriore utilità” e la circostanza secondo la quale non è necessario procedere al turno di ballottaggio. A chiudere, il rinnovo delle richiesta dell’immediata decretazione d’urgenza «volta ad impedire la ulteriore compressione dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati con abrogazione, quindi, del n. 3 della lettera b del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 05/03/2021 n. 25, convertito nella legge n. 58 del 03/05/2021».