Replica di Carlo Tansi all’annuncio di querela nei suoi confronti da parte di Franz Caruso, candidato a sindaco di Cosenza, dopo un post pubblicato su Facebook ieri pomeriggio – che a dire dell’avvocato cosentino avrebbe violato il silenzio elettorale – e poi rimosso. «Per me è una medaglia al valore – ribatte sprezzante il presidente del movimento Tesoro Calabria, candidato anche lui alle amministrative di Cosenza (oltre che alle Regionali) nelle liste a sostegno di Bianca Rende - essere querelato da un avvocato che non conosce le leggi e che mi ha anche definito schizofrenico, proprio lui che ha dichiarato di voler demolire la sopraelevata di Cosenza se diventerà sindaco! Ora mi aspetto che voglia demolire anche l'autostrada».

«Da modestissimo geologo – prosegue Tansi - vorrei ricordare all’illustrissimo avvocato Franz Caruso che cosa è il silenzio elettorale e perché esiste per legge. Dalla mezzanotte del venerdì che precede la domenica delle elezioni e fino all’inizio dello spoglio, i politici non possono più fare comizi e dichiarazioni. La normativa risalente al 1956 e poi aggiornata nel 1975, è valida per giornali, televisioni e affissioni murali, ma non riguarda il vasto mondo del web, compresi i social, divenuti ormai tra i principali canali di comunicazione politica per tutti i leader».

«In particolare – aggiunge -, le disposizioni a cui si fa riferimento sono contenute nella legge 212 del 4 aprile del 1956, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale". L'articolo 9 recita: "Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi"».

E ancora: «La norma è stata poi aggiornata nel 1975, con la legge 130 del 24 aprile (“Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati”). L'articolo 8 dispone: "Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda"».

«Il tema del rispetto del silenzio elettorale sul web e, in particolare, sui social network – conclude il presidente di Tesoro Calabria -, è stato più volte sollevato nel corso degli ultimi anni. L'interrogativo al centro del dibattito è se il divieto di fare propaganda elettorale il giorno antecedente al voto valga anche per il web o meno. In occasione delle ultime elezioni europee, l'Agcom ha predisposto delle linee guida relative alle piattaforme digitali, come Facebook o Google, con le quali sono stati assunti degli accordi sulla parità di informazione. Ma non si tratta di leggi, bensì di semplici linee guida e non espressamente relative al silenzio elettorale».