Cuzzocrea incompatibile, annullata la sua nomina a Commissario ad Acta

Il presidente della Regione Mario Oliverio gli aveva conferito l'incarico di subentrare al comune di Cosenza nella gestione del bando per la distribuzione del gas naturale. Ma il Tar dà ragione a Palazzo dei Bruzi che aveva impugnato il provvedimento

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di Salvatore Bruno
31 luglio 2018
14:49

Il Tar della Calabria ha annullato la nomina di Andrea Cuzzocrea a Commissario ad Acta per la gestione dell’appalto del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, di competenza dell’Atem 1 (Ambito TErritoriale Minimo) di cui il comune di Cosenza è capofila. La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo ha così accolto il ricorso proposto da Palazzo dei Bruzi valutando come illegittimo il decreto vergato dal presidente della regione Mario Oliverio.

 


Una complessa vicenda amministrativa

La riforma del servizio di distribuzione del gas naturale ha azzerato le concessioni comunali introducendo gli ambiti territoriali minimi (ATEM) e non più per singolo comune. Dell’Atem 1 di cui Cosenza è capofila, fanno parte altre 77 municipalità. La decisione di Oliverio di nominare un Commissario ad Acta era scaturita dalle presunte inadempienze nella predisposizione dell’appalto pubblico di affidamento della gestione del servizio. Un appalto da 300 milioni di euro.

 

Cuzzocrea incompatibile

Il Tar, accogliendo le ragioni difensive del comune di Cosenza, rappresentato dall’avvocato Agostino Rosselli, ha rilevato la incompatibilità del Commissario ad Acta, in quanto l’ingegnere Andrea Cuzzocrea, riveste l’incarico di consigliere comunale del comune di Rende, municipio facente parte dell’Atem 1, e risulta essersi candidato come capolista alle ultime elezioni regionali nella lista Centro Democratico a sostegno di Mario Oliverio.

 

Separazione tra incarichi politici e gestionali

Il Tribunale Amministrativo, con una decisione definita dallo stesso organo giudicante innovativa, ha applicato in modo estensivo le disposizioni che disciplinano le ipotesi di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale e di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni locali. È stato così stabilito il principio della separazione netta tra gli incarichi di natura politica e quelli prettamente gestionali, propri degli incarichi dirigenziali.

 

Palazzo dei Bruzi procederà a completare l'iter del bando

«Il tribunale, oltre ad aver censurato la nomina di un consigliere comunale ad esercitare funzioni di gestione di appalti pubblici – si legge in una nota della portavoce del sindaco Occhiuto – ha riconosciuto e tutelato l’interesse del comune capofila ad agire in giudizio, per completare il procedimento di gara, a nulla rilevando la scadenza dei termini di pubblicazione del bando, non imputabile al comportamento della stazione appaltante, bensì alle inadempienze di alcuni comuni dello stesso Ambito Territoriale, che sebbene sollecitati non hanno adottato gli atti di rispettiva competenza quali l’approvazione dello schema di contratto di gestione predisposto nei termini dal Comune di Cosenza, il quale adotterà gli ulteriori atti per garantire la gestione di un servizio pubblico essenziale».

Giornalista
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