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Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dal già consigliere regionale Giuseppe Mangialavori, eletto nel 2014 nelle fila della Casa delle libertà, e successivamente estromesso per effetto di una sentenza del Tar che ha imposto l’ingresso di Wanda Ferro, a sua volta candidata alla carica di presidente per la stessa coalizione. Il massimo tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dall’esponente di Forza Italia, confermando il precedente pronunciamento del Tar. Mangialavori resta così fuori dal Consiglio regionale.
Per il Consiglio di Stato, l’appello di Mangialavori non contesta una delle premesse fondamentali della sentenza del Tar e cioè che le liste regionali contengono un unico nominativo, quello del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale. Quindi a parte il seggio occupato di diritto dal presidente della Giunta regionale e quello attribuito al candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del precedente, tutti i seggi vengono attribuiti alle liste circoscrizionali.
Poiché l’art. 5, comma 1, della l. cost. 1/1999 fa riferimento all’ “ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere”, non sembra possa operarsi alcuna distinzione tra i 24 seggi attribuiti proporzionalmente e gli ulteriori 6 seggi attribuiti dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale, ma deve riguardarsi solo all’ultimo dei seggi attribuito “alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere”.
La distinzione tra i seggi attribuiti con metodo proporzionale e quelli attribuiti con metodo maggioritario, che costituisce la premessa fondamentale delle argomentazioni di Mangialavori, per i giudici amministrativi di secondo grado “non sembra giustificata neanche sotto il profilo logico sistematico”.