Per il tribunale il decreto del primo cittadino della perla del Tirreno Macrì viola «l’obbligo motivazionale in connessione con il principio di ragionevolezza»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Con l’ordinanza, il primo cittadino di Tropea aveva disposto per la stagione balneare 2021 il divieto di «condurre e far permanere sulle spiagge riservate alla libera balneazione qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio», con esclusione dei cani per i non vedenti e quelli da salvataggio.
Per il Tar, l’ordinanza del sindaco Macrì viola «l’obbligo motivazionale in connessione con il principio di ragionevolezza», ma è illegittima anche per via della violazione del «principio di proporzionalità». In sostanza, il Comune di Tropea – o meglio: l’ordinanza del sindaco – non ha spiegato né i motivi posti alla base del divieto di portare animali in spiaggia, né ha motivato sulla ragionevolezza della scelta.
Nel caso in esame, inoltre, la mancata esternazione nell’ordinanza impugnata «di quale sia l’interesse pubblico concretamente perseguito attraverso l’imposizione del divieto contestato non impedisce la formulazione di un giudizio di sproporzione tra l’atto adottato ed il fine con esso perseguito».
Secondo il Tar, la «scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che – sottolineano i giudici amministrativi – irrazionale e sproporzionata, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini».
Da qui l’accoglimento del ricorso, l’annullamento del divieto imposto dal sindaco Giovanni Macrì e la condanna del Comune di Tropea al pagamento delle spese processuali per la somma complessiva di 1.650,00, oltre al rimborso forfettario delle spese legali Iva e Cpa come per legge.