La difesa: 'Naccari istigatore? Ma chi doveva agire per il falso è stato assolto'

L'avvocato Mazzetti commenta la sentenza: 'Vogliamo capire quale norma di legge o regolamento sia stato violato. Sarà interessante leggere le motivazioni, ci batteremo in appello'
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di Redazione
21 dicembre 2018
22:07

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'avvocato Giuseppe Mazzetti, difensore di Demetrio Naccari Carlizzi:


"Sarà tutta da leggere la motivazione della sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha inteso derubricare le varie ed articolare ipotesi di induzione dare o promettere utilità, compendiate in unico capo di imputazione (capo A), con quella dello ormai prescritto abuso d’ufficio. Ne senso che sarà interessante capire in cosa consisterà la violazione di legge o regolamento e quale sarà l’atto su cui tale condotta andrà a ricadere.  E sarà, soprattutto, importante verificare il percorso logico seguito per affermare la responsabilità penale per il falso ideologico (capo B), attese le assoluzioni degli imputati Mannino e Vazzana per entrambi i capi d’imputazione – nonostante fossero stati considerati dall’Ufficio di Procura i soggetti che avrebbero agito sugli stessi commissari preposti al sorteggio del componente nominato dall’allora Azienda Ospedaliera BMM, quale commissario d’esame per il concorso a Dirigente Medico di I livello, atteso il ruolo – stando alla rubrica del reato contesto – svolto dal Naccari di istigatore al reato.
Vi è da rilevare come lo stesso Ufficio di Procura avesse chiesto ed ottenuto l’archiviazione da parte di GIP del Tribunale di Reggio per ciò che riguarda le posizioni dei componenti la commissione esaminatrice del concorso, non essendo emersi elementi sufficienti per potere sostenere l’accusa  in giudizio, ratificando così la perfetta regolarità dello svolgimento delle prove sostenute e la conseguente legittima assunzione della Dott.ssa Valeria Falcomatà. Pertanto concorso esente da censure e regolare assunzione in servizio da parte della Dott.ssa Falcomatà, nonostante in dibattimento la difesa abbia addirittura dimostrato i pregiudizi da lei subiti nell’attribuzione del punteggio dei titoli e nella valutazione della prova pratica.
Il Tribunale ha inteso infine rigettare le pretese risarcitorie della parte civile, dott.ssa Arcidiaco, non rilevando profili di danno nelle condotte contestate tali evidentemente da aver potuto pregiudicare gli interessi della denunciante.
A questo punto, il confronto dialettico si sposterà in appello per cercare di ottenere piena giustizia sulla condanna riportata".

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