Secondo i giudici l'Azienda sanitaria non aveva competenza nel revocare le attività in regime di accreditamento. La clinica possedeva i requisiti di legge e non può esserle addebitato il ritardo nell'adozione delle procedure
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Prosegue la battaglia legale del Sant'Anna Hospital, clinica privata catanzarese accreditata al servizio sanitario regionale. Il Tar Calabria - con propria sentenza - ha accertato l'illegittimità di una delibera dell'azienda sanitaria provinciale, quella con cui la vigilia di Natale scorsa aveva imposto lo stop delle prestazioni assistenziali alla clinica in regime di accreditamento. I dettagli sono contenuti in una nota della struttura catanzarese che riporta la sentenza Tar.
Accreditamento
Oggi il Tar ha annullato quel provvedimento sulla base dell'osservazione che «i provvedimenti avversati consistano, nella sostanza, in una revoca dell’accreditamento, potere che, però, spetta alla Regione». I giudici amministrativi hanno poi considerato erronea la constatazione effettuata dall'Asp «circa l’insussistenza dell’accreditamento in capo a Villa Sant'Anna dal momento che la legge regionale 2008 stabilisce che l’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento all’azienda sanitaria competente.
Iter lungo
Ebbene, consta agli atti di causa che la struttura, definitivamente accreditata nel febbraio 2014, ha presentato alla Regione Calabria formale istanza di rinnovo, protocollata in data 8 gennaio 2015, dunque nel rispetto del termine dei sei mesi antecedenti alla scadenza dell’accreditamento originario. All’istanza ha fatto seguito un lungo iter procedimentale, frastagliato da molteplici incombenti istruttori, che si è dilungato sino all’anno corrente con l’adozione, da parte del Commissario ad acta, del Dca 43 dell’11 marzo 2021.
Quest’ultimo decreto - si fa rilevare - non costituisce l’attribuzione ex novo dell’accreditamento sanitario, bensì il rinnovo dell’accreditamento del 2014. Pertanto, nelle more del procedimento, tempestivamente attivato dalla struttura sanitaria, cui neppure può essere addebitato il suo prolungamento oltre la scadenza dell’accreditamento originario, la decisione dell’Asp di considerare la ricorrente priva di legittimazione a operare per il servizio sanitario, assunta tra l’altro in difetto di un’istruttoria adeguata rispetto all’incidenza della determinazione, si rivela erronea».
Tutti i requisiti
«Come ampiamente dimostrato dal nostro legale di fiducia, avvocato Alfredo Gualtieri, la struttura aveva ed ha tutti i requisiti di legge per svolgere l'attività a favore del servizio sanitario regionale» commenta in una nota il presidente del Cda, Giovanni Parisi. «Attività che le è stata impedita da ormai sette mesi con danni economici gravissimi per i quali ogni singolo responsabile sarà chiamato a rispondere. Ai danni patiti e patendi dal Sant'Anna vanno sommati i danni materiali e morali alle famiglie dei nostri dipendenti ai quali è stato negato il diritto al lavoro, ed alle famiglie dei nostri pazienti ai quali è stato negato il diritto alla salute. L'auspicio è che, anche alla luce della sentenza odierna che vede la condanna alle spese per l'Asp, il Sant'Anna possa al più presto riprendere con vigore la propria meritoria attività senza più dover subire dannosi ed illegittimi atti».
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