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“Previsione di una nuova fattispecie di reato da introdursi all’art. 595-bis c.p. di “Pubblicazione arbitraria di intercettazioni”: questa una delle proposte della commissione per la revisione della normativa antimafia presieduta dal procuratore aggiunto di Reggio Calabria Nicola Gratteri, tra quelle “volte a colmare macroscopiche lacune emerse nella prassi in ottica “effettività del diritto di difesa e riservatezza delle comunicazioni”.
Nicola Gratteri propone di “vietare l’inserimento del testo integrale delle intercettazioni nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ad eccezione delle sentenze, a meno che la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova”.
Secondo il testo presentato in commissione, le intercettazioni potranno essere disposte quando sussistono “indizi di reato”, quindi si prevede un “regime speciale che contraddistingue i reati di criminalità organizzata”.
“La modifica – si legge infatti nella proposta della commissione Gratteri - comporta dunque l'automatica eliminazione del doppio regime delle intercettazioni, ma il regime speciale che contraddistingue i cosiddetti reati di criminalità organizzata non viene soppresso, ma, al contrario, generalizzato, quasi pedissequamente, a tutte le fattispecie di reato”. “La ratio dell'intervento - prosegue - va dunque individuata nella necessità di superare il cosiddetto 'doppio binario', che non si giustifica ne' sul piano delle garanzie, nè sul piano più strettamente operativo (la ricerca della prova non richiede mezzi diversificati a seconda del tipo di reato cui si riferiscono le indagini)”.
La commissione ha anche chiesto al parlamento due nuovi mezzi di ricerca della prova, le intercettazioni epistolari e quelle video “da effettuare in luoghi riservati o di privata dimora”. Le intercettazioni video, si legge nel testo della riforma, “già legittimato dalla Corte costituzionale, la quale ne ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità a condizione del rispetto della doppia riserva, di legge e di giurisdizione”. Inoltre, si specifica “ si è optato per innalzare il livello di tutela rispetto alle stesse indicazioni fornite della Giudice delle leggi: l'autorizzazione compete infatti solo all'organo della giurisdizione ed è prevista anche per le video riprese effettuate in luoghi riservati, mezzo di ricerca della prova atipico, oggi subordinato alla sola autorizzazione del pubblico ministero”. Riguardo alle intercettazioni epistolari “attraverso cui vi è la possibilità di prendere cognizione del contenuto della corrispondenza in forma clandestina, con il successivo recapito della stessa al destinatario, senza procedere al sequestro”, si tratta di “strumento assimilabile a tutti gli effetti alle intercettazioni di comunicazioni orali, diversa è solo la forma con cui si esprimono gli interlocutori, sicché rispetto ad esso vi è una perfetta conformità alle prescrizioni costituzionali dal punto di vista del difficile bilanciamento fra obbligatorietà dell'azione penale e diritti alla riservatezza”.