A differenza di quanto deciso per Valeria Fedele, il collegio giudicante stavolta ha sancito che il collocamento in aspettativa del dirigente medico vibonese è avvenuto nei termini previsti dalla legge
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Respinto il ricorso del presidente dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo Antonello Talerico sulla presunta ineleggibilità di Michele Comito alle scorse Regionali. Una disposizione che si traduce in un fatto al momento inconfutabile: la possibilità che Talerico diventi effettivamente consigliere regionale è quindi adesso unicamente legata alla conferma dell’ordinanza emessa lunedì scorso mediante cui il competente Tribunale di Catanzaro ha invece riconosciuto la fondatezza delle sue obiezioni rispetto alla posizione di Valeria Fedele. Ma che avranno compiuta attuazione soltanto all’esito di un eventuale giudizio confermativo in secondo grado, salvo “appello” del diretto interessato anche rispetto all’odierna decisione per lui avversa su Comito. Atto (a cui pare Talerico procederà) che lascerebbe in… sospeso anche questo contenzioso con la necessità di attendere il pronunciamento definitivo pure in questo caso.
È bene dunque ribadire che tanto l’ordinanza in favore di Talerico di tre giorni fa, quanto quella contraria di poche ore orsono, non definisce ancora la delicata questione di un possibile avvicendamento nell’assise di Palazzo Campanella con il candidato nella “Circoscrizione Centro” nella lista di Forza Italia Talerico che dovrà attendere per prendere - forse - il posto di Fedele o di Comito laddove “ricorresse in appello” contro la posizione di quest’ultimo riconosciuta legittima in primo grado.
Al di là di ciò, va spiegato come la difformità fra le due valutazione, per così definirla, del collegio giudicante (pure nell’occasione formato dalla presidente Francesca Garofalo con accanto le colleghe Alessia Pecoraro e Beatrice Fogari) sulla spinosa questione delle ineleggibilità si deve al fatto che nel caso di Comito - a differenza di quello di Fedele - si evince un collocamento in aspettativa nei termini stabiliti dalla legge che non appare “violato” dalla successiva pubblicazione di un documento a sua firma. Conclusione a cui la corte giunge sulla base della mancanza di timbratura del cartellino delle presenze dopo fine agosto 2021 da parte di Comito (dirigente medico dell’Asp di Vibo) e persino dalla sua assenza a un paio di riunioni sempre nel periodo di riferimento. Circostanze che fanno ritenere come il citato documento sia stato vergato prima del tempo previsto per la cessazione delle funzioni nel caso in cui i candidati ricoprano determinate funzioni pubbliche da cui potrebbero - presuntivamente - trarre beneficio.
E a riguardo bisogna richiamare l’articolo 2 della legge numero 154 del 1981 che impone l’aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle liste «in modo da non detenere un potere direzionale in un ente territoriale del collegio dove si è candidati fino alle elezioni con un’ipotetica posizione di vantaggio». Una normativa peraltro molto datata, ma che in Calabria viene ancora presa in considerazione in virtù del fatto che l’assai più recente norma n. 165 del 2004 rimandi alle decisioni delle singole Regioni sulla specifica materia. Peccato, però, che in ambito calabrese vi sia un rinvio alla legge nazionale quasi fosse una sorta del “curioso giochino” del cane intento a mordersi la coda. Comunque sia, come premesso, per il Tribunale adito la pretesa di Talerico non può essere accolta e il medesimo ricorrente viene condannato al pagamento delle spese legali, all’opposto di quanto sancito nella decisione sul ricorso Fedele di inizio settimana.