Riconosciuta l'associazione a delinquere dedita al narcotraffico ma viene meno la contestata aggravante formulata nel capo d'accusa principale dalla Dda di Catanzaro
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Il tribunale collegiale di Cosenza, depositando le motivazioni del processo "Valle dell'Esaro", dove è stata riconosciuta l'associazione a delinquere dedita al narcotraffico, ha spiegato le ragioni per le quali non sussiste l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.
La Dda di Catanzaro nel capo 1 della rubrica imputativa riteneva che il gruppo Presta, dedicandosi al traffico di sostanze stupefacenti, avesse in qualche modo agevolato la cosca di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Presta, attiva nella Valle dell'Esaro. Come hanno riportato anche i giudici di Cosenza, il clan Presta, giudiziariamente parlando, non esiste, in quanto, come provano le sentenze, non è stato riconosciuto come tale nei vari procedimenti penali avviati dal 1990 ad oggi nel Distretto Giudiziario di Catanzaro.
Sul punto, il presidente Carmen Ciarcia scrive: «In riferimento» collegandosi alla contestata aggravante, «è ad una distinta associazione mafiosa la cui esistenza e operatività non hanno costituito, fino ad oggi, oggetto di giudiziale accertamento. Da ciò la difficoltà di pervenire, sulla base delle risultanze istruttorie, ad un accertamento, necessariamente di tipo incidentale, avente ad oggetto, in prima battuta, la stessa esistenza di tale tipo di associazione, in seconda battuta, la finalizzazione dell'attività dell'associazione di cui al capo 1 e dei reati fine all'agevolazione della prima».
Come valutare l'aggravante mafiosa
Secondo i giudici di primo grado «il compendio probatorio in atti» ha offerto «spunti, argomenti conducenti circa un'organizzazione criminale dedita ad attività illecite anche diverse da quelle concernenti il traffico di sostanze stupefacenti, e caratterizzata da elementi quali l'esistenza della cosiddetta "bacinella", il pagamento di stipendi agli associati, il sostegno economico rivolto ai sodali in stato di detenzione e il pagamento delle spese legali in favore degli appartenenti, i rapporti con esponenti di altre associazioni criminali operanti sul territorio e il riconoscimento del ruolo di vertice rivestito da Franco Presta (attualmente detenuto in regime di 41 bis) prima del suo arresto». Pertanto, «tali elementi non raggiungono il livello di prova, né quello indiziario, necessari ai fini del riconoscimento dell'aggravante in questione».
Aggravante mafiosa, le conclusioni
In conclusione, il tribunale collegiale di Cosenza ha evidenziato che l'istruttoria dibattimentale non ha permesso di riconoscere gli elementi incontrovertibili a dimostrare tale accusa. Elementi menzionati nelle motivazioni come «i singoli aderenti alla cosca di 'ndrangheta e la coincidenza o meno con gli appartenenti all'associazione di cui al capo 1); i ruoli di ciascuno e i mezzi impiegati per il compimento delle attività criminali della cosca, la stessa individuazione di tali attività illecite, diverse da quelle concernenti la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti; le concrete, eventuali, modalità di agevolazione, attraverso queste, della distinta "cosca di 'ndrangheta" e la consapevolezza, in capo agli imputati, di tale indirizzo finalistico».
Aggravante mafiosa, sentenza della Cassazione
Nel chiudere il capitolo riguardante l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il presidente Ciarcia ha menzionato i principi enunciati dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 45536 del 15 settembre 2022), la cui massima recita: «Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416 bis.1, la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio».