Depositate le motivazioni della sentenza: «I guadagni derivavano dalle convezioni» tra cui quella con la Prefettura per la gestione del centro di accoglienza. L’avvocato Verri: «In Italia c’è un pregiudizio sugli imprenditori»
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Il Tribunale di Crotone ha appena depositato la motivazione della sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” di Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, dall’accusa di avere evaso le imposte per poco meno di quattro milioni di euro. Lo rende noto il difensore di Sacco, l’avvocato Francesco Verri.
Per mezzo di una minuziosa analisi dei fatti e del confronto con le norme di legge invocate da Verri, e dalla consulente, la fiscalista Laura Caccavari, il giudice Vincenzo Corvino ha spiegato tutte le ragioni della seconda pronuncia di questo tipo ottenuta dall’ex leader dell’associazione davanti al Tribunale di Crotone. Tanto è vero che per uno dei due capi d’imputazione Sacco è stato assolto a causa del divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto.
L’accusa, mossa a Sacco dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate di Crotone, era quella di aver agito da vero e proprio imprenditore commerciale “tradendo” gli scopi assistenziali della Misericordia. Ma il Tribunale ha innanzitutto rilevato la contraddizione in cui è caduta la Guardia di finanza di Crotone quando ha ritenuto che «proventi delle attività commerciali e produttive» siano «solo quelli derivanti da convenzioni» senza avvedersi di aver scritto nello stesso processo verbale di constatazione che «alla gara indetta dalla Prefettura per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico avente ad oggetto la gestione del centro di accoglienza S. Anna di Isola Capo Rizzuto partecipava la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia che, a sua volta, affidava tale gestione alla Fraternità di Misericordia in forza di una convenzione». Del resto, durante il giudizio, l’avvocato Verri aveva prodotto le convenzioni: quella fra le due associazioni e quella, a monte, fra Confederazione e Prefettura.
Con un altro argomento, annota la sentenza, «i militari della Guardia di Finanza a sostegno della natura commerciale della Fraternita di Misericordia osservano che la partecipazione della Confederazione alla gara indetta per un appalto pubblico costituisce “senza ombra di dubbio un elemento tipizzante della commercialità dell’ente”». «Senonché – ribatte il Tribunale di Crotone – anche tale conclusione (corroborata da i militari con un rinvio ad una giurisprudenza di merito con corde ma non altrimenti circostanziata) viene totalmente disattesa dall’orientamento giurisprudenziale (questo consolidato) che ha riconosciuto le associazioni di volontariato quali soggetti pienamente titolati a prestare servizi e a svolgere, quindi, attività economiche, ancorché senza scopi di lucro».
E non è tutto. Il giudice ha infatti segnalato che «nel processo verbale di constatazione acquisito agli atti si eleva a elemento indiziante della commercialità della Fraternita l’impiego di personale dipendente» rispondendo, però, subito dopo, che «anche sotto tale profilo i militari non colgono nel segno entrando in pieno contrasto con il Codice del terzo settore». E spiegando che è «contraddittoria» anche la «risultanza che la prevalente fonte di reddito della Fraternita è costituita dai rimborsi ottenuti per la gestione del Centro d’accoglienza dei richiedenti asilo e, quindi, proprio per un’attività di carattere sociale» anziché commerciale, come invece hanno ritenuto Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.
«Non me la sento di usare toni trionfalistici per commentare questa sentenza e le sue motivazioni – ha affermato l’avvocato Francesco Verri -. Penso alla sofferenza dell’uomo, a tutto quello che viene prima di un’assoluzione come questa. Penso, più in generale, al pregiudizio che in questo Paese grava sugli imprenditori: lo Stato prima li mena e poi (forse) discute».