È stato dichiarato «irricevibile» il ricorso amministrativo con il quale l'ex amministrazione comunale di Africo contestava gli atti e i provvedimenti che nel gennaio dello scorso anno portarono allo scioglimento del Consiglio comunale della cittadina aspromontana per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata. La decisione è contenuta in una sentenza del Tar del Lazio.

Già a inizio dicembre 2020 i giudici rilevarono profili di possibile inammissibilità del ricorso (il quale - spiegano - risulta notificato il 7 febbraio 2020 e depositato il 4 marzo 2020), ed ha assegnato alle parti il termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.

La parte ricorrente «ha depositato una memoria, in data 29 dicembre 2020, con cui ha ammesso che il deposito del ricorso sarebbe dovuto avvenire al più tardi entro il 2 marzo 2020 e che, quindi, il deposito avvenuto il 4 marzo è tardivo. Tuttavia, ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile in quanto, a causa dell'emergenza Covid, il difensore non avrebbe avuto la possibilità di recarsi dalla Calabria a Roma per ritirare l'originale notificato del ricorso presso l'Unep della Corte di Appello di Roma e, quindi, provvedere al successivo deposito».

Il Tar, però, ha ritenuto che «le ragioni addotte dalla parte ricorrente non consentono di riconoscere» il beneficio richiesto «con riferimento al deposito del ricorso in quanto: la parte ricorrente risulta aver eletto domicilio presso il suo difensore in Roma sicché non era necessario alcuno spostamento per ritirare il ricorso notificato dall'UNEP di Roma; comunque alla data del 2 marzo 2020, termine entro il quale il deposito sarebbe dovuto avvenire, non era stato adottato alcun atto governativo che prevedesse limiti o restrizioni alla circolazione delle persone; in ogni caso la presente controversia si svolge secondo le regole del processo amministrativo telematico, sicché tutti gli adempimenti processuali, salvo specifiche eccezioni (che non ricorrono nel caso del deposito del ricorso), si effettuano telematicamente in tempo reale con la conseguenza che la parte ricorrente avrebbe potuto provvedere telematicamente al deposito nei termini, salvo offrire successivamente la prova di avvenuta notifica dell'unica copia del ricorso notificata a mezzo posta». In ragione di tutto ciò «non sono ravvisabili i “gravi impedimenti di fatto” relativamente al tardivo deposito» con la conseguenza che «il ricorso va dichiarato irricevibile».