Corigliano Rossano, città unica e indivisibile. Non viene compromessa la Fusione tra i due ex comuni, posta in discussione da un ricorso presentato da cinque cittadini che avevano eccepito circa l’istruttoria del referendum consultivo, sulla eliminazione del quorum e sull’esclusione dei cittadini comunitari residenti nelle due ex città. I giudici hanno respinto il ricorso in parte ritenuto inammissibile e in parte irricevibile.

Il ricorso era stato istruito contro la Regione Calabria, la prefettura, il ministero dell’Interno e la presidenza del Consiglio dei ministri. E adesso si rimane in attesa delle decisioni dei ricorrenti circa la eventualità di adire il Consiglio di Stato. L’avvocato Alfonso Rago, costituitosi in giudizio in nome e per conto del Comitato “Un Co-Ro di Si” nel dirsi «estremamente soddisfatto circa l’esito del Tar Calabria» ribadisce come sia  stata fatta finalmente «chiarezza sulla bontà e sulla legittimità della legge di iniziativa del consigliere Regionale Graziano. Difatti il Tar, ha chiarito una volta per tutte che, con tale legge sulla fusione e con il successivo referendum consultivo, afferma il legale, non è stato leso alcun diritto, neppure i diritti dei cittadini comunitari residenti in entrambi i Comuni, come avevano inizialmente denunciato alcuni cittadini».

Ora bisogna guardare al futuro

Secondo il legale «il Tar, con tale pronuncia si è affiancato a quanto già detto e stabilito dalla Consulta e dalle sezioni Unite della Corte di Cassazione che la delibera di indizione del referendum è sindacabile in quanto tale dal Giudice amministrativo sino a quando la legge di variazione circoscrizionale non sia in vigore. Dopo tale momento, i vizi della delibera di indizione del referendum consultivo si traducono in un vizio formale della legge sulle delibere del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro n. 3 dell’1 febbraio 2016 e del Consiglio Comunale di Rossano n. 1 del 16 gennaio 2015 sono, anzitutto, irricevibili per evidente tardività dell’impugnativa».

Mentre la «censura concernente il contrasto con l’art. 123 Cost. per mancata previsione di quorum pari al 30%, risulta infondata/non supportata da attuale interesse in quanto i ricorrenti non hanno dedotto nel corso del giudizio, un esito alla celebrazione del referendum, la effettiva percentuale dei votanti, che, a smentita della censura è stato notoriamente di misura superiore al quorum previsto nelle norme statutarie. Ora, dopo tale sentenza, non ci sono più punti oscuri sulla fusione, pertanto, dobbiamo solo guardare in avanti con tanta fiducia e costruire il nostro futuro».