Con una nuova ordinanza la governatrice stabilisce le modalità con cui a partire dal 4 maggio potranno tornare a casa lavoratori e studenti fuorisede. Se il proprio comune è considerato un focolaio di contagio non sarà comunque possibile farvi ritorno
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La presidente Santelli ha emanato una nuova ordinanza, la numero 38, che riguarda le disposizioni relative al rientro dei calabresi bloccati al nord. Il prossimo 4 maggio, dopo l’emanazione da parte del governo del dpcm del 26 aprile scorso, è previsto un nuovo esodo al sud e al fine di evitare flussi incontrollati, la Regione ha messo a punto una serie di procedure da rispettare per regolamentare tutti gli ingressi.
L’ordinanza numero 38
Secondo l’ordinanza è fatto divieto – ai sensi del combinato disposto dall’art. 1 comma 1 lettera a) del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle ordinanze presidenziali vigenti – a tutte le persone fisiche (non reisdenti) di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in regione Calabria provenendo da altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute.
Solo i residenti
L’ordinanza prevede però che è consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro nella propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest’ultima è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all’interessato un documento recante l’attestazione dell’avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all’autocertificazione. I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria – al dipartimento di prevenzione dell’Asp di competenza ed al sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza. Rimane pertanto esclusa la possibilità di fare rientro al proprio domicilio o abitazione.
Isolamenti volontari
In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall’isolamento volontario domiciliare (14 giorni), previa prescrizione del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente – con le modalità già fissate dalle ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente – che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.
I tamponi
Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo. La comunicazione del rientro dovrà essere inviata al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che si coordinerà con l’operatore di sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Asp competente. L’isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.
No al rientro nelle "zone rosse"
I rientri alla propria residenza non sono consentiti nei Comuni identificati come “zona rossa” dai provvedimenti regionali vigenti. Sono tassativamente vietati gli spostamenti di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.