Il Tar della Calabria sospende l’efficacia dell’ordinanza con cui il sindaco Flavio Stasi aveva disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al prossimo 22 dicembre.

 

La Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, accogliendo l’istanza dei ricorrenti (le cui generalità sono state oscurate, come disposto dagli stessi giudici, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali) ha sospeso l’ordinanza sindacale impugnata, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

 

Varie le ragioni addotte dai giudici amministrativi, tra cui l’inserimento della Calabria in zona arancione «la quale consente la ripresa delle lezioni in presenza anche degli alunni di seconda e terza media con la conseguenza che il dato, riportato nell’atto impugnato, riferito dall’ASP di Cosenza, di 19 casi positivi “tra i minori della comunità di Corigliano-Rossano”, in assenza di altri elementi e circostanze, non appare idoneo da solo a far ritenere che gli istituti scolastici presenti nel territorio comunale considerato -addirittura nella loro totalità- possano ritenersi volàno di diffusione epidemica al punto di giustificare il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente nella misura, sproporzionata, esercitata nel caso di specie, atteso oltretutto che, secondo il principio di prova fornito dai ricorrenti, l’istituto scolastico frequentato (-OMISSIS-) non risulterebbe fino a questo momento interessato da contagi né fra gli alunni né fra il personale».

 

I giudici rilevano anche che «con ordinanza regionale n. 90 del 29 novembre 2020, il Presidente f.f. della Regione Calabria ha, al punto 7 della stessa, “confermato l’utilizzo dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, per le situazioni di necessità che dovessero manifestarsi all’interno del contesto scolastico”» evidenziando inoltre che «nel caso di specie, trattandosi di scuola materna, il profilo didattico quanto meno si mitiga a vantaggio di quello inerente il legame affettivo ed educativo, di per sé naturalmente bisognevole di presenza fisica, ferme in ogni caso le considerazioni già rese in precedenti provvedimenti cautelari monocratici di questo Tar relativi al fenomeno del cd. divario digitale afferente la frequente carenza di effettiva possibilità per gli alunni di accedere pienamente a modalità didattiche e in generale educative “a distanza” sostitutive, per quanto possibile data l’età dei discenti, della presenza in aula, non potendosi ritenere risolutivo l’invito ai dirigenti scolastici a vigilare affinché tutti gli alunni siano dotati di idonei dispositivi digitali».