Dopo la vicina Sinopoli, anche il comune di Sant’Eufemia diventa “zona rossa”. È quanto deciso dalla Regione Calabria che, con ordinanza odierna ha disposto la “chiusura” del comune aspromontano che, nella giornata di ieri, era arrivato a 20 casi positivi. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle 17 di domani, 16 ottobre 2020.

Cosa prevede l’ordinanza

Ecco cosa prevede l’ordinanza firmata dal vicepresidente della Regione, Antonino Spirlì. «È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.

 

È disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività».

Consentiti gli spostamenti essenziali

Sono consentiti unicamente «gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione», si legge nel provvedimento. Ancora: «Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown».

 

«Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita – si legge nel documento – dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. È disposto che il Dipartimento di Prevenzione prosegua l’attività di screening ai contatti stretti e provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro».

Comportamenti da tenere

L’ordinanza della Regione ribadisce «la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti».

Quanto alle sanzioni, valgono le disposizioni già note a livello nazionale.  

 

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