Ecco le motivazioni della dichiarazione di incandidabilità avanzata dal ministero dell'Interno nei confronti dell'ex sindaco di Rende Marcello Manna, finito sotto processo a Reset e in attesa di giudizio nel processo abbreviato di Malarintha. Dichiarazione di incandidabilità rigettata per Manna, com'è noto, lo scorso 15 marzo.

Il Viminale, a seguito dello scioglimento del comune di Rende, aveva formulato al tribunale di Cosenza, sezione civile, la richiesta nei confronti degli amministratori di Rende ritenuti responsabili, secondo il ministro Matteo Piantedosi, di aver permesso alla 'ndrangheta di infiltrarsi nella pubblica amministrazione. L'istanza, oltre che per Manna, era stata avanzata pure per l'allora vice sindaco Franchino De Rango e per l'ex assessore Pino Munno. 

Gli atti contestati a Reset e Malarintha non trovano pertanto uno sfogo giudiziale in sede civile. Per una serie di ragioni che i giudici Morrone, Ianni e Provazza, hanno riassunto per sommi capi.

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La gestione del Palazzetto dello Sport di Rende

Il primo paragrafo è quello più discusso a Reset. Parliamo del Palazzetto dello Sport di Rende che i fratelli D'Ambrosio, Adolfo e Massimo, avrebbero voluto gestire in cambio di voti, nel 2019, al candidato a sindaco Marcello Manna e all'allora candidato alla carica di consigliere comunale Pino Munno, poi eletto e nominato assessore dal penalista cosentino.

Riguardo alla vicenda della concessione in gestione del Palazzetto dello Sport di Rende, i giudici scrivono: «Non vi è riscontro né di un condizionamento della commissione di gara né di un intento, appartenente o quantomeno noto a Manna, di favorire il soggetto risultato aggiudicatario e gli stessi atti prodotti sono espressione di valutazioni di discrezionalità amministrativa certamente non abnormi rispetto agli orientamenti giurisprudenziali in materia in materia di soccorso istruttorio». Il soggetto di cui si parla come aggiudicatorio è un parente di Michele Di Puppo. Dodaro infatti ha ottenuto una sentenza favorevole anche dal Consiglio di Stato.

I lavori al fiume Surdo

L'inchiesta Malarintha, coordinata dalla procura di Cosenza, nasce proprio dai lavori al fiume Surdo, nel comune di Rende. A tal proposito, il collegio giudicante evidenzia che «manca la possibilità di individuare una condotta specifica di Manna diretta a favorire Massimino Aceto, tant’è che il medesimo Aceto conveniva in giudizio il Comune di Rende (all’epoca ancora amministrato da Manna) ritenendo non sufficientemente remunerata la propria attività».

La scuola elementare di Quattromiglia

Il terzo paragrafo presente in sentenza è quello della scuola elementare di Quattromiglia. «Con riferimento all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia, non vi è prova, ancora una volta, di comportamenti deliberatamente o colpevolmente volti a favorire un determinato soggetto, tant’è che la vicenda era oggetto di contenzioso amministrativo intrapreso dall’impresa esclusa, con impugnativa ritenuta infondata nel merito a fini risarcitori (malgrado l’improcedibilità della domanda di annullamento della revoca dell’aggiudicazione provvisoria non accompagnata dall’aggiudicazione in favore della seconda classificata), ritenendosi le valutazioni del RUP subentrato a quello che aveva redatto la graduatoria provvisoria “puntuali e pregnanti”, non sufficientemente scalfite dalle argomentazioni del ricorrente», ovvero il Ministero dell'Interno.

Lo stadio Lorenzon di Rende

Durante la gestione amministrativa, la Giunta Manna aveva deciso di assegnare per 99 anni lo stadio Lorenzon all'imprenditore Fabio Coscarella, presidente della società calcistica a tinte biancorosse. Anche in questo caso, i giudici non condividono le censure del Viminale. «Con riferimento alla gestione dello stadio comunale Lorenzon, non emerge, prova di un comportamento specifico di Manna, doloso o quantomeno colposo, diretto a favorire un privato a scapito dell’interesse pubblico: al di là, infatti, della mancanza di riscontri circa la contiguità alla criminalità organizzata di Fabio Coscarella (di cui si è documentata l’assenza di condanne nell’ambito del processo Coffee Break), ci si trova di fronte ad una condotta certamente non eccentrica rispetto a principi di corretta amministrazione, posto che la gestione del locale stadio di calcio era affidata al Presidente della squadra medesima, come d’altra parte fatto in passato da precedenti amministrazioni comunali, in alcun modo contigue a Manna».

La questione è stata ulteriormente approfondita nella parte in cui i giudici hanno evidenziato che «ancora una volta, inoltre, deve prendersi atto del contenzioso intrapreso nel 2020 dalla società sportiva Rende per comportamenti del Comune di Rende ritenuti dannosi in suo danno, riconosciuti insussistenti dal Tar Calabria».

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Vendita dei locali di Piazza Matteotti

Quanto alla vendita dei locali di Piazza Matteotti, «non trova riscontro dagli atti - hanno evidenziato i giudici - la tesi secondo cui l’immobile sarebbe stato venduto a valore inferiore a quello di mercato al fine di favorire la Alba Leasins srl e soprattutto la DODO srl».

Nel caso di specie, «al di là, infatti, della mancata emersione, anche in questo caso, di elementi concreti di vicinanza alla criminalità organizzata dei soggetti protagonisti della vendita acquisitiva, sono stati prodotti gli atti della procedura amministrativa relativa, complessa e articolata, nonché gli elementi valutativi della stima del prezzo (che, peraltro, veniva rivalutato nel 2020, in contesto di emergenza sanitaria e a distanza di cinque anni dalla relazione che aveva stimato in 2.215.000,00 euro), quali evidenze documentali non scalfite da risultanze tecniche volte effettivamente a dimostrare un deliberato trattamento di favore per l’acquirente», si legge nella sentenza.

«Anche per quanto riguarda la morosità della Dodo srl, si evince dalle delibere di Giunta che precedevano l’operazione negoziale come la morosità maturata dalla società conduttrice fosse compensata con i compensi dovuti per lavori di manutenzione straordinaria, quale dato di fatto contestato nella relazione prefettizia non in relazione alla loro effettiva esecuzione o ammontare, bensì perché "eseguiti senza alcun controllo antimafia sulle imprese incaricate", quale controllo, tuttavia, che non competeva al Comune di Rende e di cui, in ogni caso, non si evince la rilevanza, con indicazione di imprese in odore di mafia incaricate dell’esecuzione dei lavori».

Il chiosco-bar della scuola "de Coubertin"

Nessun elemento specifico attribuibile a Manna anche nella vicenda legata al chiosco-bar all’interno della scuola De Coubertin. Per i giudici di Cosenza, «carenti in radice sono gli elementi offerti dal Ministero per sostenere la tesi di una volontà di Manna di favorire il soggetto a cui era affidata la gestione, fondati su non meglio elementi conoscitivi tratti dal social network Facebook; né sono stati specificati i reati concretamente commessi» da un soggetto menzionato nella sentenza «che non aveva, evidentemente, condanne o misure afflittive di natura amministrativa tali da impedirgli la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica che conduceva all’aggiudicazione della locazione in suo favore».

Cartelloni pubblicitari e Parco sportivo Acquatico Santa Chiara

Il tribunale di Cosenza ha affrontato altre due questioni. La cartellonistica pubblicitaria, dove «non può individuarsi una colpevole inerzia sottendente la volontà di favorire un determinato soggetto a scapito dell’interesse pubblico» riguardo alle condotte di Manna, visto che la vicenda era stata seguita dal dirigente di settore, mentre sul capo H, «la relazione prefettizia dà atto della mancata percezione dei canoni di locazione da parte del gestore», ma «ancora una volta si evince che gli stessi sono stati portati in compensazione con lavori eseguiti dal concessionario, non contestati nella loro ontologica esistenza; non si evince, peraltro, da che tipi di precedenti sia gravato il convivente» della donna, «più che altro “reo” di essere fratello di persona a sua volta indagata per reati commessi in concorso con elementi di spicco della criminalità organizzata cosentina».

Pregiudicati assunti nella Rende Multiservizi

Nella relazione prefettizia si faceva riferimento anche all'assunzione di sei pregiudicati nella cooperativa Rende Multiservizi. I giudici anche qui "bacchettano" il Viminale. «La stessa relazione prefettizia dà atto che le sei persone contigue a contesti di criminalità organizzata espressamente individuate sono state assunte il 29 settembre del 2008, con condotta, quindi, evidentemente non riconducibile agli amministratori della consiliatura sciolta».

E inoltre un altro chiarimento: «Quanto alle persone assunte in tempi più recenti, la contestazione sta nel fatto che si tratterebbe di soggetti gravati da non meglio precisati precedenti penali o di polizia, ma trattasi di fatto di per sé neutro e privo di rilevanza, non essendo, evidentemente, i pregiudicati privati del diritto al lavoro e in mancanza di specificazioni su un concorso dell’amministrazione tale da determinare asservimento, diretto o indiretto, alla locale criminalità organizzata».

Le altre contestazioni smontate dai giudici

I giudici hanno rigettato la dichiarazione d'incandidabilità per Marcello Manna anche perché la compagna di una persona legata alla criminalità organizzata era stata assunta dal comune di Rende dal 2012, «sicché trattasi di condotta non direttamente ascrivibile all’amministrazione sciolta». Ed ancora. «Quanto all’approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale, in alcun modo si evince dagli atti una pressione o anche solo una volontà di favorire Antonio Grimoli, di cui peraltro non sono riportati i precedenti penali, se non un’accusa di omicidio da cui era prosciolto per intervenuta prescrizione».

I tributi locali

Nella relazione prefettizia veniva contestato all'amministrazione comunale guidata da Marcello Manna all’amministrazione «un mancato recupero di crediti per oltre 42 milioni di euro, ma si evince dagli atti come l’attività di riscossione fosse stata affidata nel 2016 alla Maggioli Tributi spa, nei cui confronti l’amministrazione esercitava attività di vigilanza, in particolare per il tramite del dirigente del settore bilancio Infantino, per come documentato dalla difesa di Manna», assistito in tale procedimento dall'avvocato Giuseppe Carratelli.

Sempre riguardo alla Maggioli Tributi Spa, la stessa, relativamente all’esistenza di debiti tributari in capo a persone inserite nella stessa amministrazione comunale, «ha documentato di essersi comunque attivata anche nei confronti di tali soggetti per il recupero delle pendenze».

La posizione di Pino Munno

Gli stessi giudici ritengono invece che per Pino Munno «vi siano quantomeno elementi indiziari di una vicinanza con Massimo D'Ambrosio – considerato reggente dell’omonimo gruppo criminale durante la carcerazione del fratello Adolfo - per fini contrari all’interesse pubblico». Per questi motivi, Pino Munno non potrà candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per i due turni elettorali successivi allo scioglimento del consiglio comunale di Rende.