La Regione autorizza l'esercizio delle attività venatorie negli ambiti territoriali, ma una interpretazione rigida del Dpcm espone i cacciatori a pesanti sanzioni. La questione sollevata dalla sezione provinciale della Federcaccia di Cosenza
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Con la preannunciata istituzione della Zona Gialla anche in Calabria, tra poco il problema sarà superato poiché l'allentamento delle misure restrittive consentirà di muoversi anche al di fuori del proprio comune di residenza.
Che confusione
Ma nelle ultime settimane vi sarebbe stata una certa confusione sulle modalità di esercizio dell'attività venatoria, soprattutto della caccia al cinghiale, autorizzata lo scorso primo ottobre dalla Regione, per limitare i danni alle colture ed i potenziali rischi per le persone dovuti al proliferare degli ungulati anche nei pressi di zone densamente abitate. Le squadre impegnate nella provincia di Cosenza avrebbero incontrato difficoltà nel giustificare alle forze dell'ordine, il motivo del proprio spostamento. In particolare, denuncia Federcaccia, avrebbero rischiato pesanti sanzioni durante un controllo disposto dai carabinieri forestali nell'alto Jonio cosentino.
Cosa dice (e non dice) il Dpcm
Il Dpcm infatti, si presta sul punto a diverse interpretazioni: nelle zone rosse vieta la caccia non equiparandola ad attività sportiva. In quelle arancioni la consente, senza specificarne i limiti territoriali. Una lettura restrittiva ne confina quindi l'esercizio al territorio del domicilio del cacciatore. E però, evidentemente, non in tutti i comuni si può andare a caccia.
L'interpretazione più permissiva
Per questo una seconda interpretazione, meno rigida, riconduce a quel passaggio del Decreto nel quale si specifica che si può uscire dai confini «per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune». La vicenda non è secondaria poiché, nella sola provincia bruzia, riguarda circa 8000 cacciatori suddivisi in circa trecento squadre.
Il chiarimento tardivo
Un chiarimento, tardivo è arrivato con l'ordinanza firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì lo scorso 7 dicembre. È la numero 94. Indica che la caccia si può svolgere con le seguenti modalità: nel comune di residenza; nell’Ambito Territoriale di Caccia di residenza venatoria; nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione. Ma resiste una ulteriore interpretazione secondo cui l'ordinanza di Spirlì sarebbe nulla poiché emanata in senso estensivo rispetto al Dpcm. E quindi contra legem. Per questo, in previsione della introduzione di nuove possibili restrizioni nelle prossime settimane, la sezione provinciale della Federcaccia di Cosenza chiedono al Governo un provvedimento in grado di sciogliere ogni dubbio sulle modalità con cui le attività venatorie possano essere esercitate senza violare le norme anti-Covid.