La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, ha accolto la richiesta della Procura, guidata da Romeo Palma e rappresentata in giudizio dal sostituto procuratore Maria Gabriella Dodaro, e ha condannato dirigenti e funzionari di Anas spa al risarcimento del danno nella misura complessiva di 7.870.000 euro.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che i progettisti (che avevano già definito precedentemente il giudizio con rito abbreviato ed erano già stati condannati a pagare l’importo di 366mila euro), i Rup ed il direttore dei lavori siano da ritenersi responsabili per il danno generato dall’omessa ed insufficiente valutazione del rischio idraulico dell’area in cui si trova il tratto autostradale Mileto/ Rosarno; omissione che ha condotto alla realizzazione di un tratto autostradale soggetto al rischio di inondazione da parte del sottostante fiume Mesima.

L’insufficiente valutazione del rischio idraulico è peraltro stata evidenziata e comprovata dall’omessa acquisizione del necessario parere da parte dell’Autorità di bacino regionale.
Nello specifico sono stati condannati Marco Angelo Bosio, in qualità di Rup che aveva validato il progetto, al pagamento di 2.908.590,69  euro; Giovanni Parlato, geologo, 484.765,11 euro; Giovanni Fiordaliso (nato a Reggio Calabria nel 1970), direttore dei lavori, 2.770.261,97 euro; Consolato Cutrupi, Rup nella fase esecutiva, 1.004.295,34 euro; Vincenzo De Vita, direttore della qualità dei materiali, 430.172,41 euro; Salvatore Bruni, direttore operativo contabile, 271.686,54 euro.

La Corte dei Conti, inoltre, ha ritenuto il direttore dei lavori ed il direttore operativo gravemente responsabili anche per il mancato controllo dei conglomerati bituminosi utilizzati per asfaltare l’area autostradale in questione, oggi percorribile alla velocità di soli 80 chilometri orari a causa della scarsa qualità del materiale bituminoso utilizzato.

Nello specifico, all’esito dell’espletamento di una consulenza tecnica, è emerso che gli strati del conglomerato bituminoso utilizzato per asfaltare l’area non sono qualitativamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore e previsto nel contratto con l’appaltatore e che, in particolare, «per il tappeto d’usura drenante sono state riscontrate difformità in termini fisici per problematiche riguardanti spessore (in media del 30%), aderenza trasversale (in media del 18%), regolarità superficiale (in media dell’1%) e drenaggio (in media del 46%)».

Infine, sempre in conformità a quanto sostenuto dalla Procura della Corte dei Conti, il Collegio giudicante ha ritenuto il direttore dei lavori, il Rup ed il direttore operativo di cantiere responsabili per il danno da contabilità infedele quale danno derivante dalla contabilizzazione di lavori non effettivamente realizzati.