L’aggressione da parte di alcuni tifosi invasori durante la partita Foggia-Catanzaro all’attaccante giallorosso Pietro Iemmello è al centro della cronaca calcistica nazionale. Poche ore fa sono arrivate le decisioni e le sanzioni del giudice sportivo della Lega Pro.

Mancano solo due partite al temine della stagione regolare di Serie C e nel prossimo match della formazione pugliese, previsto allo stadio Pino Zaccheria contro l’Avellino per l’ultima giornata del torneo, le due curve resteranno chiuse. Mentre il settore Nord – occupato solitamente dagli ultras rossoneri - sarà chiuso anche nella successiva gara interna dei Satanelli. Inoltre è stata disposta un’ammenda alla società di 10mila euro ed è stata aggiunta l’inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare il club fino al 30 aprile 2022 per il team manager del Foggia, Mario De Vivo, espulso dal rettangolo di gioco a fine rimo tempo.

I provvedimenti del giudice sportivo

«Ritenuto che con le condotte dei tifosi del Foggia hanno posto in essere fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, ed hanno intonato cori ed esposto striscioni oltraggiosi nei confronti di un Calciatore della Squadra avversaria e delle Istituzioni Calcistiche e di loro Rappresentanti;

rilevato che i sostenitori presenti in curva nord hanno posto in essere comportamenti più gravi e più numerosi rispetto a quelli posti in essere dai sostenitori presenti in curva sud;

rilevato che la Società FOGGIA ha già subito molteplici sanzioni per condotte della medesima natura di quelle sopra descritte (CFR C.U. 229/DIV del 1.03.2022, C.U. 237 DIV del 8.03.2022, C.U. 247/DIV 14.03.2022, C.U. 253/DIV del 17.03.2022, C.U. 257 DIV del 21.03.2022);

ritenuto, altresì, che dagli atti di gara e dalle relazioni sopra richiamate, emerge che i Dirigenti del Foggia hanno collaborato con le Forze dell’Ordine per far cessare i comportamenti tenuti dai propri sostenitori, con una condotta molto fattiva che merita di essere valutata in modo prevalente rispetto alle altre circostanze di segno negativo;

per i motivi sopra esposti ritenuta la continuazione, in applicazione degli artt. 6, 8, comma 1, lett. d), 13, comma 2, 25, 26 e 29 C.G.S (r. proc. fed. e supplemento, r. c.c. e supplemento, rilievi video e fotografici) delibera di sanzionare la Società FOGGIA con l’AMMENDA DI € 10000 e con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori destinati ai tifosi locali denominati curva nord e curva sud privi di spettatori e la ulteriore gara casalinga successiva con il settore destinato ai tifosi locali denominato curva nord privo di spettatori».