Il Tribunale amministrativo regionale, con riferimento al calendario venatorio approvato dalla Regione Calabria per la stagione di caccia 2019/2020, ha accolto l’istanza di tutela cautelare dell'associazione animalista Wwf Onlus e dalla Lega italiana protezione  degli  uccelli - LipuBirdlife Italiaonlus rappresentati e difesi dai legali Angelo Calzone e Fabio Spinelli.

Le contestazioni delle associazioni

I due enti avevano chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera della Giunta Regionale del 7 agosto 2020, n.219, avente  ad oggetto “Stagione venatoria 2020-21. Approvazione del calendario venatorio regionale”. Tra i punti più dibattuti la caccia nelle aree natura e nelle zone di protezione speciale. Inoltre veniva consentita l’uccisione del moriglione e della pavoncella.


La decisione del Tar 


Il Tar ha quindi sospeso la delibera della Giunta regionale nelle parti in cui:

  • Si consente la caccia al moriglione e alla pavoncella
  • Non si prevede per le specie per le quali è prevista l’apertura anticipata della caccia, la modifica del termine finale, a  compensazione della detta apertura anticipata, in misura pari all’intero periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria previsto dalla legge
  • Viene consentita la caccia all’interno delle Aree Natura 2000”.

La nota delle associazioni

«I giudici amministrativi – scrivono in una nota le associazioni - hanno riconosciuto la validità delle contestazioni dei protezionisti, sia per quanto riguarda l’inserimento del moriglione e della pavoncella tra le specie cacciabili, sia ( fatto ancora più importante e che avrà conseguenze rilevanti sulla tutela della fauna calabrese) l’apertura della caccia nelle aree “Natura 2000” istituite  in base alla Direttiva Europea  42/93/Cee “Habitat” che alla Direttiva 79/409/Cee  “Uccelli, senza aver predisposto la necessaria valutazione di incidenza.

«Già l’anno scorso lo stesso Tar – rilevano Wwf e Lipu - aveva bocciato il calendario contestando alla Regione l’aver reso cacciabili le due specie sopracitate non tenendo conto né dell’invito della Commissione Europea agli Stati membri, né delle raccomandazioni dello stesso Ministero dell’Ambiente che ne avevano sollecitato l’esclusione, in considerazione della rarefazione delle specie a livello europeo; ma, come se nulla fosse, la Regione Calabria, con una pervicacia che rasenta l’arroganza, ci aveva riprovato e, puntuale, è arrivata la seconda batosta».

La questione delle aree protette 

Ma la bocciatura più sonora ed eclatante «riguarda la mancanza di una valutazione di incidenza per tutte quelle aree protette di “Natura 2000”  individuate dalla stessa Regione per rispondere ai dettami delle succitate Direttive Europee, nelle quali invece era permesso cacciare; come se l’attività venatoria, per lo stesso schizofrenico Ente Regionale, non avesse nessun impatto su quella fauna che rappresenta una componente fondamentale degli ecosistemi. Come a dire: tuteliamo ambienti boschivi e zone umide, ma quegli animali che spesso ne avevano giustificato la protezione, possono essere tranquillamente presi a fucilate».

In definitiva il Tar ha ritenuto «evidente il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi ambientali», disponendo la sospensione del calendario venatorio nelle parti di interesse.