Sono arrivate le motivazioni della penalizzazione subita dalla Reggina. Gli amaranto si erano visti togliere due punti in classifica per il mancato pagamento dei contributi Inps e Irpef dello scorso 16 febbraio. Il club, come noto, aveva richiesto una proroga, con l'allora DG Iiriti che aveva tentato di trovare udienza in Federazione, spiegando come i termini non fossero stati rispettati a causa del malore accusato da Luca Gallo, Amministratore Unico degli amaranto, nei giorni immediatamente prima della scadenza. Una richiesta bocciata, anche con motivazioni abbastanza perentorie.

I dettagli 

Con ricorso del 23 marzo 2022 proposto nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’Unione Sportiva Lecce Spa, la Reggina 1914 Srl adiva questo Tribunale chiedendo di accertare il potere della Federazione Italiana Giuoco Calcio di concedere un nuovo termine o di rimettere in termini la ricorrente per il versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2021 (scadute il 16 febbraio 2022) stante l’eccezionalità di alcuni impedimenti (lutti familiari e malore del Presidente Gallo) che ne avevano impedito il puntuale pagamento. 

Al riguardo la ricorrente esponeva di avere presentato in data 16 febbraio 2022 istanza alla FIGC chiedendo, “ data la natura eccezionale, straordinaria ed imprevedibile degli accadimenti … tenuto conto dell’adempimento parziale delle obbligazioni di pagamento su di essa gravanti, … una deroga straordinaria ai termini di cui al punto d) della nota n. 131/A datata 21 dicembre 2021, non inferiore a giorni 20, al fine di consentire al legale rappresentante di poter eseguire la prestazione, adempimento regolarmente i propri obblighi”.

La detta richiesta era stata però respinta dalla FIGC con nota del 21 febbraio 2022; ciò determinava la Reggina 1914 Srl a proporre ricorso.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale disponeva la convocazione delle parti per l’udienza del 19.4.2022 in modalità videoconferenza, rigettando successivamente, per motivi legati alla diffusione della pandemia tuttora in corso, l’istanza della ricorrente ad una trattazione in presenza. La FIGC produceva memoria in cui rimarcava la perentorietà dei termini previsti per i pagamenti in esame ed esponeva comunque l’assenza dell’esimente dell’impossibilità sopravvenuta o della causa di forza maggiore in favore della ricorrente e ciò in quanto la scadenza dei pagamenti era nota e fissata da tempo ed inoltre ben avrebbe potuto la Società – in caso di impedimento del Presidente - delegare per l’incombente altri soggetti.

Il dibattimento 

All’udienza del 19.4.2022, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, gli avv.ti Francesca Auci e Serena Angileri, giusta delega degli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio, in rappresentanza della società Reggina 1914 Srl, e l’avv. Giancarlo Viglione, in rappresentanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC.

L’avv. Auci si riportava integralmente al ricorso depositato insistendo per le conclusioni rassegnate, evidenziando che le condizioni di salute del Presidente Gallo non erano condizioni prevedibili e costituivano quindi circostanza esimente. L’avv. Giancarlo Viglione, in rappresentanza della Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, si riportava alla memoria difensiva depositata in atti, sottolineando che la società era comunque a conoscenza del termine perentorio entro cui adempiere al pagamento sin dal 21 dicembre 2021 e che quindi ben avrebbe potuto non ridursi in prossimità della scadenza per ottemperarvi.

La decisione

Il ricorso della Reggina 1914 Srl risulta inammissibile. La domanda della ricorrente tesa all’accertamento del potere della FIGC di rimettere in termini la Società per i pagamenti previsti dall’art. 33 CGS, secondo i termini poi precisati nei CC.UU. nn. 131/A del 21 dicembre 2021 e 154/A del 31 gennaio 2022, non rientra tra le controversie previste dagli artt. 83 e 84 CGS del Tribunale, non trattandosi né di un giudizio di deferimento della Procura federale, né dell’impugnazione di una delibera dell’Assemblea federale o del Consiglio federale. Non può comunque non rilevarsi che in ogni caso, anche a voler ammettere il giudizio proposto, un eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe di nessun interesse od utilità per la ricorrente in quanto in atti risulta che alla richiesta di rimessione in termini della ricorrente del 16 febbraio 2022 la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC abbia comunque risposto con nota del 21 febbraio 2022 confermando nella sostanza la perentorietà dei termini e dunque non accogliendo la richiesta avanzata, ovvero in altri termini adoperando il proprio potere nel senso contrario a quello desiderato dal ricorrente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.