Per la Prima Sezione del Collegio il ricorso presentato dal club del presidente Eugenio Guarascio è stato rigettato per il mancato rispetto del «modello di organizzazione e del codice etico», la «formazione del personale» e il «sistema di controllo interno»
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Sono state pubblicate le motivazioni della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per il rigetto del ricorso presentato dal Cosenza Calcio, assistito dagli avvocati Mattia Grassani, Loredana Nada, Elvira Giani, Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio. Il club rossoblù aveva contestato la penalizzazione di quattro punti in classifica e l’ammenda di 10 mila euro, ma il Collegio ha confermato la decisione.
Modello di organizzazione e codice etico del club
Uno degli aspetti centrali affrontati nel documento riguarda il modello di organizzazione 231 e il codice etico del club. Il Collegio sottolinea come l’assenza di una chiara separazione delle funzioni e dei poteri possa creare il rischio che un singolo individuo operi senza adeguati controlli. In particolare, viene evidenziato il ruolo dell’ex responsabile legale del Cosenza, l’avvocato Anania, il quale avrebbe avuto ampi poteri senza una supervisione adeguata, portando così a «decisioni errate e a comportamenti dolosi».
Formazione del personale
Un altro punto chiave riguarda la formazione del personale. Secondo il Collegio, un sistema efficace deve prevedere programmi formativi per tutti i dipendenti e collaboratori, così da garantire la consapevolezza delle procedure e delle conseguenze delle proprie azioni. «Se non vi è stata una formazione adeguata – si legge nelle motivazioni – i dipendenti potrebbero non essere consapevoli delle procedure da seguire o delle conseguenze delle loro azioni, aumentando il rischio di violazioni».
Sistema di controllo interno
Anche il sistema di controllo interno è stato oggetto di critica. Il Collegio evidenzia che, pur avendo il Cosenza un modello organizzativo conforme alle Linee Guida della FIGC, le irregolarità non derivano da carenze strutturali, bensì da un’elusione fraudolenta delle misure di prevenzione. In particolare, la presentazione di documentazione falsificata, come nel caso dell’estratto conto alterato dall’avvocato Anania, ha messo in luce una vulnerabilità nella gestione della documentazione societaria. Infine, nel documento si fa riferimento alla responsabilità oggettiva della società, sottolineando che «non può sottacersi» il fatto che l’avvocato Anania fosse stata nominata dagli organi sociali del Cosenza.
Per questo, il Collegio richiama l’articolo 2049 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dell’ente per gli illeciti commessi dai propri dipendenti qualora il rapporto di lavoro abbia reso possibile o agevolato il comportamento dannoso. Con queste premesse, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto integralmente, confermando la penalizzazione inflitta al club calabrese.