La scheda

Come e cosa cambia con l’Autonomia differenziata: alcuni settori possono passare subito alle Regioni

La legge prevede che entro 24 mesi il Governo definisca i Lep (i servizi minimi) che devono essere garantiti in maniera omogenea. Ma per alcune materie non c’è bisogno di aspettare: ecco quali

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di M. CL.
20 giugno 2024
15:11

L’Autonomia differenziata è ufficialmente legge. Si tratta di una misura quadro e procedurale che mira ad attuare la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. In particolare si tratta di una legge-quadro di 11 articoli che individua i criteri e le procedure per attribuire alle regioni «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata.

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La regione interessata chiede maggiore autonomia in uno o più ambiti ora di competenza statale o concorrente, e poi negozia con il governo un accordo preliminare, per un numero che può raggiungere le 23 materie, tra le quali tre fino a oggi esclusiva dello Stato – organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali – e 20 materie concorrenti, come tutela della salute, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, tutela e sicurezza del lavoro, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e molte altre.


La concessione di una o più "forme di autonomia" è subordinata, in base ad un emendamento fatto approvare da FdI, alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il Livello di prestazioni ovvero di servizi minimi che deve essere garantito - è specificato nel testo - in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.

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Proprio questo è il nodo più controverso della legge visto che, come ammesso dal ministro Calderoli nel dibattito in aula alla Camera, in questo momento non esiste nemmeno una stima delle risorse necessarie a finanziare i Lep. Ma ancora più spinosa è la questione delle materie non riferibili ai Lep, quelle materie cioè per le quali non è necessario finanziare delle prestazioni standard su tutto il territorio nazionale. Si tratta di tantissimi ambiti, elencati dall’art. 117 della Costituzione, che impattano comunque su settori decisivi come tutela e sicurezza del lavoro; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione e tante altre. Per queste materie le regioni interessate potranno chiedere subito di avere demandate le funzioni dallo Stato senza attendere la definizione e il finanziamento dei Lep. Nel giro di pochi mesi, quindi, potrebbe partire un pezzo di autonomia differenziata.

Per tutte le altre materie, il Governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Ddl Calderoli dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.

L’ultimo articolo del Ddl inserisce una clausola di salvaguardia ovvero il Governo potrà sostituirsi alle Regioni quando gli enti interessati si rivelino inadempienti rispetto a trattati internazionali o normative comunitarie o vi sia pericolo per la sicurezza pubblica o per tutelare unità giuridica e economica. A questo proposito altro organo di garanzia sarà la cabina di regia, presieduta dal presidente del Consiglio e costituita da ministri competenti nelle materie interessate, oltre che dai presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’Unione delle province italiane e dell’Anci. A quest’organo governativo spetterà l’ultima parola sulle materie riferibili ai Lep e dovrà effettuare periodicamente la ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione (statale e delle regioni ordinarie).

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