L’associazione interviene in merito a quanto approvato dal Consiglio dei ministri: «L'improcedibilità frustrerebbe le legittime aspettative dei cittadini»
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«Riteniamo la riforma del processo penale recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri assolutamente inidonea a risolvere gli annosi problemi della qualità dell'attività giurisdizionale, dei tempi dei processi e, soprattutto, della crescente domanda di giustizia proveniente dai tanti cittadini onesti del nostro Paese e, in particolare, di questo territorio». È quanto si legge in un documento dell'Associazione nazionale magistrati di Catanzaro.
Le perplessità dei magistrati
«Pur in presenza di apprezzabili, ma marginali, novità positive (in primis in materia di digitalizzazione del processo penale) - prosegue l'Anm - a destare forti perplessità sono tra le novità più significativa dell'impianto riformatore:
la cosiddetta improcedibilità per le ipotesi di superamento dei termini di 2 anni ed 1 anno, rispettivamente per il giudizio di appello e per quello di cassazione, che ha l'effetto di vanificare le risorse umane ed economiche investite fino a quel momento, oltreché a frustrare le legittime aspettative di giustizia dei cittadini, con pesanti ricadute, in termini di credibilità del sistema-giustizia e di diffusa impunità, responsabilità che non derivano certo dalla improduttività del personale giudiziario amministrativo e delle forze dell'ordine nonostante le ormai note carenze di organico; con evidente e concreto pregiudizio del diritto dei cittadini di essere giudicati in modo corretto. La proposta di riforma non tiene in alcun modo conto, peraltro, della modifica dell'art. 603 cpp e della ricorrente necessità di rinnovazione dell'istruzione in appello».
Per l'Anm desta perplessità inoltre:
- «la retrodatazione dell'iscrizione delle notizie di reato, l'introduzione dell'udienza filtro 'predibattimentale' dei procedimenti a citazione diretta, la necessità di procedere a nuova istruttoria in caso di mutamento dell'organo giudicante, salvo in quest'ultimo caso, la possibilità di videoregistrare l'assunzione della prova, attività che allo stato richiede dotazioni tecnologiche non disponibili in misura adeguata negli uffici di questo Distretto, previsioni che lungi dall'alleggerire i processi e lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, determinerebbero un ulteriore rallentamento del processo;
- la previsione di meccanismi procedurali che consentirebbero all'indagato e alla parte offesa di venire a conoscenza degli atti relativi alle indagini preliminari - scaduto il termine entro il quale il Pm debba determinarsi in ordine all'azione - che non tenendo conto della complessità delle attività investigative avrebbe l'effetto di frustrare l'ulteriore corso del procedimento;
- la previsione da parte del Parlamento di criteri di priorità nella selezione delle notizie di reato da trattare che presenta profili di incostituzionalità tanto rispetto al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quanto rispetto a quello dell'indipendenza ed autonomia della Magistratura».
La carenza di personale
Altro aspetto riguarda la mancanza di operatori: «Nell'ottica dell'effettiva velocizzazione dell'attività giurisdizionale si ritengono misure auspicabili, oltre alla necessità di risolvere il problema non ulteriormente rinviabile della carenza di organico del personale amministrativo e dei magistrati togati, la depenalizzazione dei reati bagatellari prevedendo la sanzione penale quale "extrema ratio" nel nostro ordinamento e la revisione della geografia giudiziaria sopprimendo gli Uffici giudiziari che per la loro dislocazione sul territorio non risultano efficienti».
Riti alternativi
Per l'Anm catanzarese, inoltre, è necessario «l'effettivo potenziamento dei riti alternativi, del tutto disincentivati dalla previsione della cosiddetta 'improcedibilità'; un'incisiva riforma dei giudizi di appello e cassazione, onde evitare impugnazioni strumentali; la modifica del sistema delle notifiche, problematica neppure risolta dalla riforma che mantiene la necessità delle notifica all'indagato, anche successive alla prima, tutte le volte in cui si tratti di quelle relative alla citazione a giudizio».