Siglato tra Regione Calabria e sindacati l'accordo quadro per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali. La domanda di cassa integrazione deve essere presentata entro 4 mesi dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro
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L'allarme Coronavirus scuote le fondamenta (già fragili e precarie) dell'economia calabrese: sarà con ogni probabilità una crisi devastante.
Gli ammortizzatori sociali garantiscono una sorta di protezione per tantissimi lavoratori colpiti da sospensioni delle attività produttive. Dopo giorni di confronto tra la Regione Calabria e le parti sociali, è stato sottoscritto l’accordo quadro per l’accesso alla cassa integrazione in deroga, in applicazione dell’articolo 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020, relativo agli interventi per la tutela del lavoro e delle imprese nella situazione di emergenza causata dal contagio del Covid-19.
In occasione della firma, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo hanno dichiarato: «Va dato merito al neo assessore Fausto Orsomarso e al dirigente Roberto Cosentino che, insieme alle organizzazioni sindacali e datoriali, hanno lavorato per giungere con celerità ad un risultato importante, finalizzato a sostenere il tessuto economico della nostra regione».
Chi sono i destinatari del trattamento di Cigd
Tutti i lavoratori, aventi alla data del 23/02/2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ovvero dipendenti da datori di lavoro che possono accedere ancora agli ammortizzatori ordinari di cui al D.Lgs.148/2015, limitatamente a quei lavoratori che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi, con la qualifica di:
• Operai
• Impiegati
• Quadri
• Apprendisti
• Soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
• I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione)
• Lavoratori a domicilio monocommessa
• Lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro indicate nella comunicazione preventiva obbligatoria di chiamata di cui al Decreto Interministeriale del 27/03/2013 trasmessa all’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data del 23/02/2020 e dunque, in data antecedente il verificarsi della causale che ha determinato il ricorso alla cassa integrazione per il datore di lavoro
• Lavoratori agricoli nei limiti delle giornate svolte nell'anno precedente e comunque entro i limiti di 9 settimane di cui al DL 17 Marzo 2020 n. 18
• Per i lavoratori a tempo determinato il beneficio dell’ammortizzatore sociale in deroga può essere concesso fino alla durata del contratto e, comunque, non oltre 9 settimane, con l’esclusione di proroghe o rinnovi contrattuali successivi alla scadenza in atto
Aziende private di qualsiasi settore operanti in Calabria:
1. per le quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015;
2. per le quali non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di Solidarietà Bilaterale, di settore, ecc.) e che devono ricorrere a sospensioni dell'attività lavorativa o riduzioni dell'orario di lavoro a seguito di una specifica situazione di crisi che trovi la propria origine nell'attuale, complessa, emergenza sanitaria;
3. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano esaurito i periodi di godimento degli interventi di sostegno al reddito previsti dalla normativa statale per le ipotesi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva;
4. per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria) e che abbiano ricevuto un provvedimento di reiezione alla domanda di CIG ordinaria o assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio in conseguenza degli effetti economici negativi determinati dall’emergenza sanitaria e dalle ordinanze ministeriali, ovvero perché, con riferimento ai Fondi di Solidarietà Bilaterale, la domanda sia stata respinta per esaurimento delle risorse, comprovata da documentazione del Fondo. Le predette istanze saranno esaminate con priorità rispetto all’ordine cronologico.
5. Per le aziende del Settore della pesca il beneficio si applica a tutti i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.
Gli interventi di CIGD possono essere richiesti a decorrere dal 23/02/2020 e per una durata massima di 9 settimane.
Il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non può essere concesso in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
Procedura per la presentazione della domanda
Consultazione Sindacale
1. L’accordo di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.L. 17/03/2020 non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o e-mail;
2. I datori di lavoro che intendono accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di
consultazione sindacale fornendo, anche attraverso l’Associazione Datoriale, una informativa alla RSU o RSA aziendale ed alle OO.SS di categoria, firmatarie del presente accordo, dalla quale risulti la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIGD;
3. Tale informativa che attiva la procedura sindacale, deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali anche tramite le Associazioni Datoriali e/o gli Enti Bilaterali, da esperire entro il termine di 5 giorni lavorativi; in mancanza della definizione, il datore di lavoro, può presentare la domanda di CIGD allegando l’evidenza dell’informativa data alle OO.SS.; l’Informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD. Il trattamento di CIGD previsto nell’accordo sindacale non potrà superare le nove settimane.
Termini e modalità di pagamento
Nella domanda di concessione dell’ammortizzatore sociale in deroga, presentata sul modello predisposto dalla Regione Calabria, a pena di reiezione, devono essere riportate le dichiarazioni, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti che il datore di lavoro:
• non può usufruire di CIGO o di CIGS, non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro riportati dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. N. 148/2015 né le misure previste dagli art. 19, 20 e 21 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18;
• non ha adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività;
• ha verificato preventivamente il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e che la responsabilità esclusiva è del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.
La domanda di CIG in deroga deve essere presentata entro 4 (quattro) mesi dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. Qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia una durata complessiva inferiore a 15 giorni, la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del periodo di sospensione/riduzione richiesto.
La domanda va inoltrata per via telematica all’indirizzo PEC ammortizzatorisociali@pec.regione.calabria.it
L'unica modalità di corresponsione per la CIG in deroga è il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Francesca Lagoteta