Il questore ha emesso la misura di prevenzione. L’episodio è avvenuto nell’aprile scorso durante la partita Catanzaro-Bari. Attraverso le telecamere la divisione anticrimine ha individuato l’autore
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Divieto di accesso alle manifestazioni sportive per otto anni. È il provvedimento notificato da personale della sezione misure di prevenzione della questura di Catanzaro ad un tifoso della squadra di calcio catanzarese.
La misura di prevenzione è l’esito dell’istruttoria condotta dalla divisione anticrimine sulla base delle attività info-investigative condotta dalla Digos Squadra Tifoserie, con il contributo del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.
L’episodio che ha dato origine all’attività di polizia, risale allo scorso 6 aprile in occasione dell’incontro di calcio Catanzaro-Bari, valevole per il campionato Nazionale Serie BKT, disputato nello Stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro.
Nella circostanza, uno spettatore, a partita quasi conclusa, si arrampicava sulla recinzione della curva est, per poi inveire contro i tifosi del Bari assiepati nel settore dedicato, creando un concreto pericolo per il pubblico e per gli addetti.
Con non poche difficoltà, i poliziotti sono riusciti a condurre lo spettatore all’esterno del settore distinti. L’attività informativa della Digos, che si è avvalsa anche della disamina della visione delle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, ha ricostruito l’intera dinamica del fatto e consentito di identificare l’autore.
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, al fine di prevenire analoghi comportamenti che minano il regolare svolgimento di manifestazioni sportive, gravemente offensivi dell’incolumità personale, di coloro che vi partecipano o assistono, il questore quale autorità di pubblica sicurezza, ha emesso la misura prevenzionale del daspo.
L’uomo per la durata di 8 anni non potrà accedere agli stadi dove si disputano incontri di calcio di tutte le serie e categorie, anche giovanili, che si svolgeranno sull’intero territorio italiano e degli altri stati dell’Unione Europea. Il divieto si estende alle aree circostanti gli stadi e ai luoghi di transito e sosta di coloro che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche.
Inoltre, in considerazione dei precedenti specifici, all’uomo è stato prescritto che, in occasione delle manifestazioni sportive disputate dalla squadra calcistica “US Catanzaro 1929”, sia in casa che fuori casa, per la durata di 5 anni, deve presentarsi in questura a Catanzaro trenta minuti dopo l’inizio del primo tempo e trenta minuti dopo l’inizio del secondo tempo, al fine di impedire la sua presenza allo stadio in concomitanza dell’evento sportivo.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha convalidato il provvedimento e le prescrizioni contenute.