Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto un ricorso proposto dallo stesso ex primo cittadino. Accesso consentito solo su ordine dell'autorità giudiziaria
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
L'ex sindaco di Rende, Marcello Manna, non potrà avere accesso agli atti prodromici alla decisione di scioglimento del Comune, disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno scorso, per presunte infiltrazioni della criminalità organizzata.
In cerca di risposte | Scioglimento del Comune di Rende, Manna chiede chiarezza: «Dopo 5 mesi ancora non ne conosco i motivi»
L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dallo stesso Manna per contestare il fatto che la Prefettura di Cosenza, il 2 agosto scorso, aveva negato l'ostensione della documentazione richiesta, in ragione della natura classificata degli atti; circostanza, questa, che impediva l'accesso ad atti ritenuti dal ricorrente necessari al fine di poter correttamente esercitare le proprie prerogative difensive. Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato.
La decisione | Revocata la misura interdittiva, Marcello Manna può tornare a svolgere la professione di avvocato
Preliminarmente, i giudici amministrativi hanno precisato che gli atti di cui si chiedeva l'accesso «sono pacificamente classificati come 'riservati'», e in quanto tali possono essere resi disponibili solo «su ordine dell'autorità giudiziaria». Ecco che allora, calando il tutto al caso concreto in esame, il Tar ha osservato come «solo nel giudizio avverso gli atti dello scioglimento sarà possibile per le parti private prendere visione dei documenti classificati: anche in tal caso, peraltro, la facoltà menzionata non è assoluta, bensì subordinata ad una valutazione, operata dal giudice che procede, di necessità ai fini della decisione».
Secondo round | Toghe sporche, la Procura di Salerno ricorre in Appello: «Tra Manna e la cosca Lanzino-Patitucci rapporti stabili»
E nel far ciò, il giudice è chiamato «ad operare un delicato bilanciamento circa l'effettiva e concreta necessità di acquisizione della documentazione, valutandone ex ante l'indispensabilità per il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa».