Potrebbe concludersi con un esito positivo il processo a carico del tecnico cosentino, Riccardo Petrucci, ex attaccante del Castrovillari calcio ai tempi della serie C2, condannato in primo e secondo grado dalla giustizia calabrese per aver tentato di truccare il risultato di una partita di Eccellenza tra Castrovillari e Scalea. All’epoca, Riccardo Petrucci era allenatore del Sambiase, una delle formazioni dilettantistiche di Lamezia Terme, impelagate in quel momento del campionato nella lotta salvezza.

Questo procedimento è una costola di “Dirty Soccer”, la famosa inchiesta della Dda di Catanzaro sulle presunte partite “vendute” nei campionati di Lega Pro. Tante posizioni relative a questa indagine si sono definite con sentenze di assoluzione, come quella che riguarda l’attaccante ex Cosenza calcio, Alessio Galantucci, assolto di recente dal tribunale di Cosenza in composizione monocratica.

Riccardo Petrucci, tramite i suoi difensori Riccardo Maria Panno e Marcello Manna, si è rivolto alla Corte di Cassazione per ottenere un pronunciamento favorevole riguardo la sua vicenda giudiziaria. E gli ermellini, almeno in questa fase, hanno riconosciuto la bontà della linea difensiva, annullando con rinvio la condanna, inflitta con il rito abbreviato, a un anno e 8 mesi di reclusione. Sentenza emessa dal gup distrettuale di Catanzaro e confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Le accuse a Riccardo Petrucci

Secondo la pubblica accusa, Riccardo Petrucci avrebbe condizionato, in particolare, il risultato della partita di calcio disputata il 29 marzo 2015 tra il Castrovillari e lo Scalea, al fine di favorire quest’ultima squadra, mediante il raggiungimento di un accordo con il giocatore del Castrovillari Alessio Galantucci, con offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a quest’ultimo, in epoca anteriore e prossima al 23 marzo 2015. La partita, per la cronaca, si era poi conclusa con la vittoria dello Scalea per il risultato di 3 a 0.

La linea difensiva

Gli avvocati difensori, nei motivi del ricorso presentato ai giudici della Cassazione, avevano fatto notare che le conversazioni captate nel procedimento penale in questione erano e sono inutilizzabili perché il delitto di frode sportiva, anche nella forma aggravata, non è reato per il quale si possono disporre le intercettazioni, ed inoltre, nella specie, le intercettazioni sono state disposte in altro procedimento, con conseguente necessità di un titolo per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

I due penalisti del foro di Cosenza avevano anche evidenziato l’assenza di prova concernente l’intervenuta promessa, accordo o offerta. Nell’ambito di questo caso giudiziario, ricordiamo che per la medesima fattispecie di reato era stato già assolto il presunto boss di Lamezia Terme, Pietro Iannazzo, all’epoca dei fatti direttore sportivo del Sambiase.

Cosa scrive la Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno condiviso in toto il ricorso avanzato dai legali di Riccardo Petrucci, ritenendo illogica la motivazione che ha portato alla sua condanna in appello. «Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, sia laddove contestano il mancato esame delle questioni dedotte con la memoria trasmessa a mezzo p.e.c., attinenti alla inutilizzabilità delle conversazioni intercettate e all’assoluzione dei pretesi correi, sia nella parte in cui affermano la sussistenza di un vizio logico in ordine alla indicazione delle ragioni per le quali, pur volendo ammettere l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, deve ritenersi accertata la commissione del reato per il quale è stata pronunciata condanna» scrivono i giudici della Cassazione.

L’intercettazione

«Ora, l’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente si basa, in particolare, sulla conversazione n. 3951 del 23 marzo 2015, nel corso della quale il medesimo, in particolare, dice ad un terzo: “Andiamo là, uno scontro diretto … parlo con Galantucci, parlo con gli amici e compagnia bella … ci servirebbe un punto, giusto? … no, come il pane! …”, nonché su altre conversazioni da cui si desume come l’imputato si mostri incline a contattare i componenti o responsabili di squadre di calcio per interferire sui risultati delle partite. Risulta quindi di fondamentale importanza valutare se i dialoghi captati, e in particolare la conversazione del 23 marzo 2015 sopra precisata, siano utilizzabili. Va premesso che il problema non attiene alla possibilità di effettuare intercettazioni per il reato per il quale è stata pronunciata condanna».

Nessun accordo corruttivo tra Petrucci e Galantucci

In merito al tenore delle intercettazioni, la Cassazione scrive: «Dalle ulteriori conversazioni intercettate, sempre per come trascritte o sintetizzate nella sentenza impugnata, emerge la tendenza del ricorrente a contattare partecipanti o responsabili di squadre di calcio per interferire sui risultati delle partite del campionato nel quale la sua squadra è coinvolta; nulla di specifico, però, è indicato con riguardo a contatti con il giocatore Galantucci. Questi dialoghi, per le parole impiegate, e secondo il loro comune significato, possono essere ritenuti di certo indicativi dell’intenzione del ricorrente di contattare il giocatore Galantucci, ma non anche dell’avvenuto raggiungimento di un accordo tra i due, e men che meno della formulazione di un’offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a detto giocatore. Né risultano ulteriori specifiche indicazioni della Corte d’appello in proposito ai contatti tra il ricorrente e il precisato Galantucci».

«L’esito di un risultato dipende da tanti fattori»

«È, quindi, evidente una manifesta illogicità della motivazione, perché la stessa pone a base della dimostrazione dell’avvenuta stipulazione di un accordo con il giocatore di una squadra di calcio per interferire su una partita giocata da tale squadra, e in cambio di promessa o di offerta di vantaggi all’atleta, la semplice esternazione a terzi, da parte del soggetto interessato ad un certo risultato della gara, del proposito di “contattare” detto giocatore. Né il passaggio inferenziale può essere compiuto per il solo fatto che la partita sia finita con un risultato del tipo auspicato dal preteso “corruttore“, poiché, in termini generali, l’esito di una gara può dipendere da molteplici fattori ed il ruolo di un solo giocatore, salvo diverse e specifiche acquisizioni, può essere del tutto marginale a tal fine». Dunque, si procederà a un nuovo giudizio d’appello.