Le somme non sono utili a soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato”. Con questa motivazione la prima sezione del Tar Calabria ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Catanzaro Nuoto teso ad opporsi alla propria esclusione dalla gara indetta dall’amministrazione comunale per l’affidamento della piscina comunale.

 

“L’associazione sportiva Catanzaro Nuoto – annotano i giudici amministrativi - non avrebbe potuto essere esclusa per il solo fatto di non essere titolare della partita IVA, della posizione contributiva presso INPS e INAIL, di non aver prodotto un fatturato secondo la nozione propria del diritto tributario. Quale ragione dell’esclusione dalla gara si adduce il fatto che le somme da essa incassate sono costituite prevalentemente dalle quote associative. Tali somme, in altri termini, non costituiscono corrispettivi percepiti quale controprestazione per l’esercizio dell’attività cui la gara si riferisce (gestione piscine), bensì contributi versati dagli associati per il raggiungimento dei più ampi scopi associativi.

 

“Tra questi ultimi vi è, sì, la gestione degli impianti sportivi, ma anche molti altri, quali la partecipazione a gare, la promozione dell’istruzione tecnica, la realizzazione di eventi ricreativi, la promozione della pesca sportiva, delle attività subacquee e del nuoto pinnato. Le somme di cui si tratta non sono, pertanto, utili a soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato”.

 

Luana Costa