Tutto da rifare. La prima sezione del Tar Calabria ha, infatti, oggi annullato l'aggiudicazione di gara indetta da Sacal per l'affidamento del servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. L'appalto, del valore di quasi 10 milioni di euro, era stato affidato alla società Torpedine ma impugnato da Sicurtransport (difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetro Verbaro e Magda Mella).

Questa mattina i giudici amministrativi hanno dato ragione alla Sicurtransport accogliendo i ricorsi e annullando tutti i provvedimenti impugnati. Tra gli altri motivi di ricorso, si è proceduto a contestare la modifica in corsa della gara d'appalto che inizialmente prevedeva anche il servizio di contazione, ovvero  il servizio di prelievo e trasporto dei valori, in plichi chiusi da ogni sede aeroportuale all’Istituto Bancario indicato. Ebbene, proprio il servizio è divenuto oggetto di una modifica.

Annotano i giudici amministrativi: «Sacal ha motivato la propria decisione di rettificare la (asseritamente erronea) previsione della contazione non unicamente per la sussistenza di un lapsus calami (ossia da un mero errore di scrittura del bando rispetto a quanto voluto dall’amministrazione) ma per l’esiguità del servizio ivi richiesto (verosimilmente, la contazione) rispetto alla prestazione principale oggetto dell’appalto e per l’esigenza di ampliare la partecipazione alla gara, limitata dal fatto che il servizio di contazione e custodia richieda un’ulteriore autorizzazione prefettizia alla classe funzionale».

Tuttavia, per il Tar: «La stessa portata della rettifica – riguardante non aspetti di “minima cura” bensì una parte dell’oggetto, ridondante a sua volta sui requisiti di partecipazione – è di per sé incompatibile con l’ipotesi di una mera “rettifica” ininfluente sul percorso procedimentale da seguire. Avendo la gara compreso sin dall’origine il servizio di contazione, la nota del 15.6.2021 finisce per qualificarsi alla stregua di un intervento in autotutela, peraltro –si ribadisce- di portata non marginale.

«Il corretto svolgimento di tale procedimento modificativo postula che se ne dia conto attraverso le medesime forme pubblicitarie originariamente seguite, in assenza delle quali la mera sostituzione materiale degli allegati originari (uno dei quali, a ben vedere, neanche oggetto di rettifica) con una versione recante un acronimo in parte diverso da quello originario configura una mera operazione materiale non rispettosa dei principi a presidio della correttezza delle procedure competitive pubbliche.

Da ciò scaturisce anche l’interesse di parte ricorrente a contestare l’intervenuta modifica, in quanto, a seguito della suddetta sopravvenienza alla legge di gara, essa si è classificata al secondo posto in graduatoria, conclusione cui non si sarebbe pervenuti qualora i requisiti medesimi fossero rimasti quelli originari, atteso che, nella configurazione originaria della legge di gara il RTI La Torpedine, risultato poi aggiudicatario, avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti di partecipazione».