Le elezioni provinciali a Cosenza si terranno regolarmente a febbraio. Lo ha stabilito il Tar Calabria intervenendo sul ricorso inoltrato dal sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, dai consiglieri del comune silano, Noemi Guzzo e Salvatore Cocchiero, e di Fabio Falcone, componente dell’assise di Palazzo dei Bruzi.

Il ricorso

L’istanza, vergata dall’avvocato Enrico Morcavallo, chiedeva alla magistratura amministrativa di annullare, previa sospensione, i decreti pubblicati il 28 dicembre scorso, con cui il presidente uscente, Franco Iacucci, ha fissato il voto per il 7 febbraio, in maniera ritenuta illegittima per la mancata considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica. Nelle scorse ore, la pronuncia del Tribunale amministrativo ha fugato ogni dubbio. La provincia è stata difesa dall’avvocato Demetrio Verbaro, componente dello studio del legale Alfredo Gualtieri.

La decisione del Tar

Così, nel decreto a firma del presidente Giovanni Iannini, il Tar rigetta la richiesta di sospensione e fissa la trattazione collegiale il 9 febbraio, due giorni dopo la tornata elettorale. In particolare, il giudice amministrativo fa presente che:

  • considerato che non vi sono, purtroppo, i presupposti per ritenere che i rischi derivanti dalla pandemia si attenueranno nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 31 marzo 2021, per cui l’invocata misura cautelare monocratica, nel provocare una situazione  irreversibile, risulterebbe con ogni  probabilità vana o,  perlomeno, inidonea a prevenire i rischi paventati dai ricorrenti;
  • valutato, inoltre, che il provvedimento di convocazione dei comizi elettorali ha espressamente previsto che la consultazione elettorale avverrà con l’applicazione delle misure di prevenzione da Covid-19, contenuto nel protocollo sanitario e di sicurezza sottoscritto dal Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute e che, in conformità a tali disposizioni, saranno costituite sezioni e sottosezioni in numero adeguato al fine di evitare assembramenti di elettori;
  • considerato che le ulteriori censure mosse ai provvedimenti impugnati, attinenti adedotti profili di eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza del decreto impugnato, a causa della convocazione della sola elezione del Presidente, potranno essere utilmente vagliate nella sede collegiale;
  • ritiene che, in  ragione di ciò, non risultino  sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misure cautelari monocratiche e pertanto respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche». Fissata per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 9 febbraio 2021.