L’imputato era stato accusato di essersi messo alla guida in condizioni psico-fisiche alterate. Fu coinvolto in un incidente nel 2018 sull'autostrada A2
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Non bastano soltanto gli esami delle urine per accertare un effettivo stato di alterazione psico-fisica causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabis durante la guida, perché queste sostanze - a differenza dell’alcool - possono restare nell’organismo umano anche per molti giorni. Per questo motivo, il giudice monocratico del tribunale di Cosenza Fulvia Piro, accogliendo la richiesta avanzata dagli avvocati Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del foro di Paola, difensori dell’imputato, ha assolto perché il fatto non sussiste un giovane 39enne di Catania, autista personale di Filippo Zuccaro, il famoso cantante neomelodico conosciuto meglio come Andrea Zeta.
Quell’incidente avvenuto nei pressi di Rende
All’epoca dei fatti - giugno 2018 - l’imputato mentre percorreva con l’autovettura Land Rover Evoque di proprietà di Zeta e sulla quale era trasportato lo stesso, l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel Comune di Rende, in corrispondenza della corsia di accelerazione dello svincolo autostradale denominato “Cosenza Nord”, rimase coinvolto in un incidente stradale con diversi feriti.
Trasportato all’Ospedale di Cosenza per le cure del caso, su richiesta del personale della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Cosenza Nord, venne poi sottoposto agli esami ematochimici e delle urine al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo. Gli esami del sangue furono negative mentre quelli delle urine diedero esito positivo soltanto per i cannabinoidi.
Le richieste della pubblica accusa
La Procura della Repubblica di Cosenza, all’esito delle indagini preliminari, aveva citato direttamente a giudizio l’imputato per rispondere del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti e nell’ambito del giudizio ne ha chiesto la condanna alla pena di 6 mesi e 3mila euro di ammenda con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
La linea difensiva dell’imputato
I difensori dell’imputato hanno chiesto invece l’assoluzione del loro assistito perché il fatto non sussiste in quanto gli esami delle urine (test di screening qualitativo), peraltro aventi scopo clinico-diagnostico e non utilizzabili ai fini medico legali, indicavano semplicemente che vi erano delle tracce di cannabinoidi nei liquidi biologici ma non che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui avvenne l’incidente stradale questi fosse in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di tale sostanza stupefacente.
Infatti, le tracce di cannabis, come dimostra la tossicologia forense, possono risultare anche ad apprezzabile distanza di tempo dal momento della concreta assunzione a quello del definitivo smaltimento, a seconda di diversi fattori tra i quali: qualità e quantità della sostanza consumata, frequenza dell’uso, caratteristiche fisiche dell’assuntore e tanto altro.
Da imputato a persona offesa
Inoltre, i difensori di fiducia del giovane autista catanese Curatolo e Quintieri, hanno rappresentato al Tribunale di Cosenza come questi non avesse alcuna responsabilità in ordine al sinistro stradale in cui, purtroppo, rimase coinvolto insieme ad altri.
Infatti, a seguito di ulteriori indagini effettuate dal personale della Polizia Stradale di Cosenza Nord, emerse che l’incidente era stato provocato dalla condotta di un giovane di Palmi, poi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza per il reato di lesioni personali colpose, procedimento penale in cui l’ormai ex imputato è stato indicato come persona offesa.