Vibo, proroghe “allegre” e rinnovi “sospetti” dietro il blitz della Finanza al Comune

Poche settimane fa, non a caso, la giunta guidata dal sindaco Limardo aveva messo nero su bianco una situazione allarmante sulla gestione di gare, appalti e affidamenti da parte degli uffici comunali

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di Giuseppe Mazzeo
29 ottobre 2019
12:18
La Guardia di finanza nel Comune di Vibo
La Guardia di finanza nel Comune di Vibo

Non ci voleva la sfera di cristallo, dato che le “visite” della polizia giudiziaria al Comune di Vibo Valentia sono frequenti ormai da anni, ma l’amministrazione comunale, neanche venti giorni fa, ha approvato una delibera che cristallizzava una situazione allarmante. Anche se ben nota. La Guardia di finanza ieri, su disposizione della Dda di Catanzaro, ha acquisito una mole enorme di documentazione: atti prodotti dagli uffici nel corso degli anni su gare, appalti e affidamenti, ad esclusione – da quanto è stato possibile apprendere – di quelli prodotti sotto la gestione politica attuale. Ma proprio per quanto avvenuto ieri a Palazzo Luigi Razza, diventa illuminante la delibera 115 dell’11 ottobre scorso.

Le proroghe “allegre”

Una delibera in cui, in estrema sintesi, l’amministrazione Limardo blocca le “proroghe allegre” di tutti i contratti e come atto di indirizzo dispone esplicitamente che si faccia ricorso alle gare per i nuovi affidamenti. In buona sostanza è lo stesso Comune ad affermare che – fino ad oggi – «da un riscontro degli atti si è potuto rilevare che è “prassi” degli uffici fare ricorso alla cosiddetta “proroga tecnica” se non anche al rinnovo dei contratti, che denota inefficienze programmatorie con riferimento all’affidamento di lavori, servizi e forniture, di una mancata o non corretta programmazione che comportano una corsa all’ultimo minuto nella constatazione che il ritardo nell’avvio delle procedure costituisce il vero e sostanziale motivo per cui, in molti casi, si fa ricorso alla proroga tecnica».


Strumenti di natura eccezionale usati con troppa frequenza

Quando invece «la proroga tecnica dovrebbe costituire di fatto una sorta di strumento di transizione per un breve periodo di ritardo determinato da fatti imprevedibili e imprevisti nel processo di individuazione del nuovo aggiudicatario». Affinché il ricorso alla proroga, che è dunque un istituto di natura eccezionale, possa ritenersi legittimo, è necessario che i contratti in corso di esecuzione la prevedano già nel bando. Inoltre la proroga «è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente», e soprattutto «deve essere adottata con determinazione dirigenziale prima della scadenza del contratto». Tutto questo – stando alla «prassi» di cui parla la giunta comunale – evidentemente, troppo spesso, non è avvenuto. Si tratta per altro di una problematica su cui è intervenuta più volte l’Autorità anti corruzione. Situazione analoga «si riscontra pure per i rinnovi dei contratti che deve trovare la propria fonte nel contratto riproduttivo della legge di gara».

Veri e propri affidamenti diretti

Fuori dal giuridichese, troppe volte i contratti – da quanto si desume dalla delibera – sono stati rinnovati in maniera tale da sembrare veri e propri «affidamenti diretti», senza una nuova rinegoziazione, anche col medesimo contraente, che tenesse conto di eventuali situazioni mutate e quindi a condizioni differenti.

 

In conseguenza di questa ricognizione, l’esecutivo ha disposto di «fare ricorso agli istituti della proroga e dei rinnovi dei contratti esclusivamente ove ricorrono i presupposti e le condizioni dettate dalla normativa vigente»; e di procedere «all’avvio di nuove procedure di aggiudicazione per tutti i contratti scaduti o in scadenza». In conclusione, si invitano dirigenti, organi di controllo interni, di indirizzo politico e di programmazione a «monitorare, per quanto di competenza, i rapporti contrattuali in essere e la eventuale necessità di adottare, tempestivamente, provvedimenti in materia onde evitare proroghe o rinnovi contrattuali per appalti di lavori, servizi e forniture in modo difforme da quanto previsto dalla vigente normativa in materia».

 

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