No, Lucano non era stato assolto. Ma non è stato condannato

Il rinvio a giudizio segna una delle tappe del processo. Fuori dalle posizioni di parte: ecco perché solo chi non ha letto le carte poteva immaginare un epilogo diverso dopo la decisione della Cassazione

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di Consolato Minniti
12 aprile 2019
09:04
Mimmo Lucano
Mimmo Lucano

Mimmo Lucano è stato rinviato a giudizio e questa è già notizia vecchia, seppur risalente a poche ore fa. Sui social, com’era ampiamente prevedibile, si è subito scatenata la solita diatriba fra colpevolisti e innocentisti. Eppure, per chi si fosse preso la briga di controllare un po’ meglio l’incartamento di tutto il procedimento, questa decisione del gup tutto era fuorché inattesa. Anzi, diremo con ancora maggiore chiarezza: chiunque avesse avuto modo di leggere la decisione della Corte di Cassazione concernente il giudicato cautelare, sapeva che, almeno per un capo d’imputazione, il rinvio a giudizio sarebbe stato pressoché scontato. 

Il Caso Lucano

Al fine di meglio descrivere il ragionamento che andremo a fare, occorre una premessa d’obbligo: sappiamo tutti benissimo (rectius, dovremmo sapere) che la nostra costituzione, all’articolo 27, prevede che l’imputato non è considerato colpevole fino a sentenza passata in giudicato. Vale per Lucano, così come vale per qualsiasi imputato. Quindi sgombriamo il campo da semplificazioni errate ed in malafede: Lucano non è colpevole. Non lo era prima e non lo è adesso che è stato rinviato a giudizio. Ma è altrettanto vero che la decisione della Corte di Cassazione, con la quale molti dei suoi sostenitori urlavano alla vittoria, non era per nulla una sentenza di assoluzione. Non poteva esserlo. Era una decisione che trattava sì della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari connesse al procedimento, ma sotto un profilo di legittimità e non di merito. La Suprema Corte, in altri termini, non si è pronunciata sulla colpevolezza del sindaco di Riace, semplicemente perché non poteva farlo, ma si è limitata a vagliare l’ordinanza del Tribunale del Riesame, per i profili che le competevano. 


Cosa dice il codice di procedura penale

Il nostro codice di procedura penale prevede un iter piuttosto complesso: dopo l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero che non abbia intenzione di chiedere l’archiviazione formula la richiesta di rinvio a giudizio. Tocca poi all’imputato scegliere se optare per il rito abbreviato oppure quello ordinario. Nel primo caso, il gup entrerà nel merito della vicenda e giudicherà come un normale giudice di primo grado, con tempi brevi e garanzie ridotte per l’imputato. Senza addentrarci nei particolari della disciplina, il rito abbreviato prevede possibili integrazioni probatorie ed indagini suppletive a determinate condizioni. Il rito, però, si caratterizza per l’assenza di dibattimento, quindi per la sua brevità e lo sconto di un terzo della pena per l’imputato, in caso di condanna. 

Se, invece, l’imputato opta per il rito ordinario, il gup dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio. Si badi bene: tale richiesta non è una pronuncia sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma una decisione che il gup adotta nella misura in cui ritenga la vicenda meritevole di un approfondimento dibattimentale poiché l’accusa non risulta palesemente infondata, non mancano totalmente indizi a carico dell’accusato, non vi è prova evidente della sua innocenza e non vi è una chiara inidoneità delle fonti di prova acquisite. 

 

E la prassi giudiziaria

C’è però un aspetto ulteriore da tenere presente: la prassi giudiziaria ci ha ormai abituati alla circostanza secondo cui l’udienza preliminare è diventata pressappoco una formalità prodromica al rinvio a giudizio. In altri termini, ben difficilmente accade che un imputato venga prosciolto già in sede di udienza preliminare senza che vi sia stato un processo. Ciò può accadere per i motivi più disparati, ma statisticamente succede soprattutto perché con gli elementi in possesso il gup non è in grado di poter pronunciare una sentenza di proscioglimento se non in rari casi. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Mimmo Lucano. C’è stato un giudice che, sulla base degli elementi raccolti, ha deciso che per stabilire la sua colpevolezza o innocenza è necessario un dibattimento. Forse ci spingiamo a dire un’eresia, ma una persona della levatura morale di Mimmo Lucano, che ha lavorato così tanto tempo per fini umanitari, dovrebbe quasi desiderare di vivere un dibattimento dove possa finalmente emergere la verità ed il modello Riace possa essere scandagliato in tutti i suoi dettagli. È un’occasione da non sottovalutare. Quella in cui poter finalmente portare testimoni, documenti e tutto ciò che occorre per difendere un modello di accoglienza. 

Dall’altra parte, e ci riferiamo alla Procura, il processo servirà a fugare i dubbi di molti sul lavoro svolto dai pubblici ministeri. Finalmente avremo modo di scandagliare ogni singolo elemento accusatorio, di capire bene sin dove i pubblici ministeri intendano spingersi nelle loro accuse a Lucano.

 

È semplicemente un processo

Insomma, questo processo non può essere una vittoria per i colpevolisti ed una sconfitta per gli innocentisti. È semplicemente un processo, ossia un percorso fatto di norme che consentiranno di far emergere una verità giudiziaria sui fatti contestati. 

A chi sostiene che dopo la sentenza della Cassazione non ci sarebbe dovuto essere alcun rinvio a giudizio, ricordiamo che non è infrequente che un imputato venga addirittura condannato all’esito del processo di primo grado, anche dopo un annullamento secco del Riesame e della Cassazione nella fase cautelare. Ciò perché non è mai scontato quale possa essere l’esito di un lungo dibattimento.  A chi, invece, sostiene che il rinvio a giudizio di Lucano certifichi la sua colpevolezza, rispondiamo con le migliaia di persone che hanno dovuto affrontare processi anche molto lunghi, estenuanti e difficili, prima di vedere affermata la loro innocenza. 

Quel che vorremmo passare, dunque, è un messaggio chiaro: Lucano non era colpevole il giorno in cui fu emessa l’ordinanza, non era assolto il giorno in cui furono depositate le motivazioni della cassazione e non è stato condannato ieri che un giudice lo ha rinviato a giudizio. Forse uscire dagli schemi rigidi che la stessa cronaca giudiziaria ci ha imposto nel corso del tempo, potrà servire ad abbassare i toni ed evitare di politicizzare oltremodo ogni processo che abbia come imputato un personaggio politico. Lo avevamo detto anche in passato: lasciamo che questo sia solo un processo. Seguiamolo costantemente e interessiamoci al suo andamento. I conti li tireremo alla fine. 

 

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Giornalista
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