È una novità clamorosa quella che arriva dal giudice sportivo nazionale che, pochi minuti fa, ha escluso la Viola Reggio Calabria dal campionato di serie B a causa di un presunto mancato pagamento della sesta rata nazionale delle Doa contributi, entro la scadenza del termine del 16 aprile 2019. Una novità che getta nello sconforto non soltanto migliaia di reggini, ma anche e soprattutto coach Mecacci ed i suoi ragazzi, autori di una stagione esaltante, nonostante le assurde difficoltà incontrate dopo la vicenda Coppolino e le disavventure della scorsa stagione culminate con la retrocessione in B a causa di una penalizzazione monstre.

 

Il giudice, infatti, ha omologato le due partite disputate contro Pescara con il punteggio di 20-0 per gli abruzzesi in entrambi i match e decretando il passaggio al turno successivo dei playoff. Ha inoltre decreto la perdita del titolo sportivo, consentendo la possibilità di iscrizione solo a campionati a libera partecipazione. Infine, ha comminato una sanzione di 12mila euro e la trasmissione degli atti all’ufficio tesseramento per lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale. Decise l’inibizione per il presidente della Viola, Raffaele Monastero, di tre mesi, sino al 3 agosto 2019, quale rappresentante legale pro-tempore.

 

La speranza, ora, è appesa ad un filo. Quello che porta al pagamento del bonifico fatto tramite istituto estero. Se la Viola riuscisse a dimostrare di aver fatto tutto in regola, le cose potrebbero risolversi. Viceversa, si aprirebbe uno scenario anche peggiore di quello vissuto l'annata scorsa.

 

Di seguito la decisione del giudice sportivo

 

Il Giudice Sportivo Nazionale,

constatato che la società Viola Reggio Calabria (cod. FIP052776) non ha provveduto a pagare la sesta rata nazionale entro la scadenza del 16 aprile 2019 prevista dal Comunicato Ufficiale n. 1065 dell’11 maggio 2018 – Consiglio Federale n. 7, relativo alle D.O.A. Contributi;

considerato quanto previsto al punto 1.10.1 del C.U. di cui al precedente paragrafo che prevede, in caso di mancato versamento della sesta rata nei termini previsti da parte di una società che sta partecipando ad una eventuale fase di play-off, la fissazione di termini ridotti da parte della Segreteria Generale, al fine di assicurare la regolarità dell’attività sportiva;

considerata la comunicazione del 24 aprile 2019 inviata dalla FIP a mezzo di posta elettronica alle ore 16:42 alla predetta società, con la quale si contestava il mancato riscontro del richiesto pagamento non avvenuto entro le ore 23:59 del 16 aprile u.s., con concessione di un’ulteriore scadenza fissata alle 12:00 del 26 aprile 2019;

considerato che la predetta società inviava alle 18:22 dello stesso giorno la ricevuta di un bonifico bancario proveniente da un istituto sito all’estero;

preso atto che con comunicazione del 29 e del 30 aprile u.s. la FIP avvisava la predetta società che l’importo inquestione non risultava ancora accreditato sul contocorrente dedicato;

considerato che alla data odierna l’Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati, nella quale si evidenzia che la società Viola Reggio Calabria non ha provveduto al pagamento della sesta rata campionati nei termini previsti ed intimati; 

visti gli art.li 44, 52 5°comma e 56 3°comma del R.G., 215°comma del R.E.Tess. e 17 3°comma punto B del R.E.Gare.,

P.Q.M.

a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n. 1528 del 29 aprile 2019 G.S.N. n. 215, si omologa la gara n.3480 del 28 aprile 2019 Amatori Pall. Pescara–Mood Project Reggio Calabria con il risultato 20-0;

a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. n. 1547 del 2 maggio 2019 G.S.N. n. 222, si omologa la gara n.3481 del 1 maggio 2019 Mood Project Reggio Calabria-Amatori Pall. Pescara con il risultato 0-20;

assume i seguenti provvedimenti disciplinari a carico della società Viola Reggio Calabria (cod. FIP 052776):

- l’esclusione dal Campionato Nazionale di serie B Maschile e il passaggio al turno successivo della fase play-off della squadra Amatori Pall. Pescara;

- la perdita del diritto sportivo conservando il solo diritto ad iscriversi ai campionati a libera partecipazione;

- l’ammenda pecuniaria di € 12.000,00, pari a 12 volte quella prevista per la prima rinuncia dal C.U. n. 1065 dell’11 maggio 2018 Consiglio Federale n.7;

- la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale ai sensi dell’art. 21 R.E. Tesseramento;

- infligge al Presidente della società Viola Reggio Calabria Raffaele Monastero, l’inibizione per mesi 3 sino al 3 agosto 2019, per violazione dell’art.44 R.G. in qualità di legale rappresentante pro-tempore.