Catanzaro, urbanistica: prelevati 43mila euro dal bilancio a titolo risarcitorio

Il commissario ad acta nominato dal Tar ha disposto il prelevamento della somma a titolo risarcitorio per aver rilevato “palese contraddizione nell’operato dell’amministrazione”
di Luana  Costa
4 agosto 2017
17:53
Il commissario nominato dal Tar ha disposto il prelevamento dai capitoli del bilancio comunale
Il commissario nominato dal Tar ha disposto il prelevamento dai capitoli del bilancio comunale

Costa 43mila euro alle casse comunali e, di conseguenza, ai contribuenti catanzaresi la “palese contraddittorietà” mostrata dal settore Urbanistica Pianificazione Territoriale del Comune di Catanzaro nel rilasciare le certificazioni urbanistiche. Il commissario ad acta, Luigi Bigagnoli, nominato dal Tribunale amministrativo regionale ha infatti di recente disposto la liquidazione della somma in favore di Antonio Sinopoli e Rita Pitari a titolo risarcitorio e a seguito di una battaglia legale amministrativa in cui Palazzo De Nobili ha però avuto la peggio. Il commissario avendo riscontrato l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancata disponibilità di cassa dei conti comunali "non ha battuto ciglio" e ha ordinato la liquidazione delle somme dai capitoli risultati capienti.

 


La storia

Antonio Sinopoli e Rita Pitari sono proprietari di un terreno nel quartiere Santa Maria a Catanzaro in località Pistoia sul quale nell’ottobre del 2007 decidono di costruire quattro villette unifamiliari. Nel giugno del 2008 gli uffici di Palazzo De Nobili rilasciano un certificato classificando l’area come ZTO B2 – Zona residenziale di completamento, organizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica ed edilizia dei tessuti urbani esistenti. I due proprietari effettuano la progettazione dell’intervento edilizio e alla domanda di permesso a costruire richiesta all’amministrazione comunale, il settore urbanistica risponde di non poter accogliere l’istanza essendo la destinazione dell’area quella di ZTO B5 e non quella di ZTO B2 ed aggiungendo che il progetto inoltrato non rispettava i parametri urbanistici della ZTO B2.

 

Palese contraddittorietà

Nella sentenza emessa da Tribunale amministrativo i giudici rilevano “una palese contraddittorietà nell’operato dell’amministrazione comunale. Infatti, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 22 luglio 2008 dal settore Urbanistica Pianificazione Territoriale e PUC del Comune di Catanzaro conclama che il terreno dei ricorrenti è classificato in zona territoriale omogenea B2 in funzione della quale i ricorrenti hanno quindi realizzato il progetto di intervento urbanistico. Una volta presentata la nuova istanza una comunicazione di preavviso di rigetto è stata inoltrata ai proprietari con la quale si è fatto presente che l’istanza non poteva essere accolta in quanto “essendo la destinazione del lotto quella di ZTO B5 prevista nel PRG vigente e non quella di ZTO B2”.

 

La pronuncia del Tar

Il Comune di Catanzaro ha rigettato l’istanza di permesso di costruire senza motivare in alcun modo l’evidente contraddittorietà che emerge tra l’operato degli uffici comunali interessati ed in particolare in merito alla diversa (e più favorevole) destinazione dell’area attestata nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dallo stesso Comune. Poiché quindi il diniego impugnato non consente di intendere le ragioni per cui, in contrasto con altra precedente certificazione della medesima amministrazione, viene affermata una destinazione incompatibile con il progetto presentato dai ricorrenti, si deve ritenere che il diniego di costruire impugnato sia viziato per difetto di motivazione, perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa”.

 

Luana Costa

 

In relazione a quanto sopra dal commissario ad acta Luigi Bigagnoli riceviamo e integralmente pubblichiamo.

"A precisazione della notizia pubblicata venerdì 4 agosto u.s. per cui sarebbero stati “prelevati 43mila euro dal bilancio a titolo risarcitorio” del Comune di Catanzaro, si chiarisce che il Commissario ad acta è un mero esecutore delle Sentenze emesse dai Giudici.


Nello specifico, il Commissario ha eseguito le Sentenze emesse dal TAR, sia in sede di merito, sia in sede di ottemperanza, al quale TAR, peraltro, si è premurato di chiedere ogni opportuno chiarimento e precisazione in ordine all’esecuzione stessa.


Il Commissario ad acta, per la natura del suo ruolo, non entra mai nel merito della questione sottoposta a giudizio e non può esimersi dall’eseguire i contenuti della Sentenza giudiziale per la cui esecuzione è nominato; e, anche in mancanza di fondi nell’apposito capitolo di bilancio è obbligato per legge ad utilizzare i fondi di qualsiasi capitolo di bilancio comunale presenti liquidità".

 

 

Giornalista
GUARDA I NOSTRI LIVE STREAM
Guarda lo streaming live del nostro canale all news Guarda lo streaming di LaC Tv Ascola LaC Radio
top