L'ex sindaco di Lamezia: «Nel decreto di scioglimento falsi ideologici e ignoranza delle normative»

Dura risposta di Paolo Mascaro dopo aver la notifica dell’atto. L'avvocato respinge tutte le accuse e rilancia le sue osservazioni
di Tiziana Bagnato
18 dicembre 2017
16:14

«Evidenti falsi ideologici ed evidente mancata conoscenza della normativa di cui al codice degli appalti». L’ex sindaco Paolo Mascaro non demorde e continua a fare scudo rigettando al mittente tutte le ombre che riguardano il suo operato e quello della sua amministrazione.



Dopo la notifica del decreto, Mascaro affida a Facebook il suo commento: «Speravo di poter finalmente leggere in maniera compiuta le necessariamente gravi contestazioni che hanno condotto all'adozione della straordinaria misura dello scioglimento di un organo democraticamente eletto; in realtà, vi sono solo generiche affermazioni ed ho quindi immediatamente avanzato, con PEC delle ore 13:41:41 indirizzata alla Prefettura, richiesta di copia della relazione della Commissione di Accesso e del verbale del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, richiedendo espressamente l'immediato invio tramite PEC o comunque manifestando la disponibilità a recarmi in Prefettura anche immediatamente per il ritiro».


 

«Di certo - aggiunge - sin d'ora posso affermare senza tema di smentita che non è contestata la legittimità di una sola delibera di giunta comunale o di consiglio o di una sola assunzione, del rilascio di un solo permesso di costruire o di una sola concessione in sanatoria, del rilascio di una sola licenza commerciale, di una sola autorizzazione Suap, della concessione di un solo contributo economico».
Da qui l’accusa di Mascaro di «falso ideologico nella rappresentazione del contemporaneo svolgimento di attività professionale quale avvocato da parte del sindaco in processi di criminalità organizzata ove vi era costituzione di parte civile del comune; falso ideologico nel rappresentare l'assunzione di incarico professionale a marzo 2016 da parte del cognato del sindaco di esponenti della criminalità in precedenza difesi dal predetto; mancata conoscenza della normativa di cui al codice degli appalti e segnatamente dell'art. 77 e comunque delle modalità di formazione delle commissioni ed espletamento delle gare con presenza di offerta tecnica; mancata conoscenza della natura delle società cooperative di tipo mancato invio, mancata analisi e mancata menzione della memoria inviata in data 06/09/16 e soprattutto mancato esame degli atti posti in essere di contrasto alla criminalità organizzata, di osservanza di regole di buona amministrazione e di risanamento economico e rigore etico».

t.b.

Giornalista
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