Elezioni a Conflenti

Nulla da fare per l’ex sindaco: ricorso respinto anche in secondo grado

Confermata la legittimità delle operazioni di voto che hanno incoronato sindaco Emilio Francesco D'Assisi per una manciata di voti. I giudici di Palazzo Spada si sono uniformati alla pronuncia del Tar Calabria

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di Luana  Costa
3 novembre 2022
22:30

Nulla da fare per il ricorso proposto dall'ex sindaco e candidato nella lista Conflenti nel cuore, Serafino Pietro Paolo (difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo) contro l'amministrazione comunale e l'attuale sindaco Emilio Francesco D’Assisi (difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri) per ottenere la riforma della sentenza del Tar che già in primo grado gli aveva dato torto.

L'ex sindaco aveva infatti chiesto l'annullamento dei verbali delle operazioni di voto nelle sezioni 1 e 3 per ottenere la correzione del risultato elettorale. Emilio Francesco D'Assisi aveva conseguito la vittoria su Serafino Pietro Paolo per una manciata di voti: uno scarto di 6 preferenze. Assieme ai candidati consiglieri comunali Raffaele Mastroianni, Giancarlo Renda e Costantino Stranges, si era quindi rivolto al Tar denunciando come «l'annullamento di una scheda nella sezione numero 1 e di 16 schede nella sezione numero 3, nonché la sottrazione di 2 voti alla lista numero 1 e l'assegnazione di 2 voti alla lista numero 2, determinerebbe la rilevante modifica del risultato elettorale, con l'attribuzione di 488 voti alla lista "Conflenti nel cuore" e di 473 voti per la lista "Uniti e Liberi"».


Tuttavia, anche i giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso giudicandolo infondato. Il Consiglio di Stato ha, al contrario, accolto completamente l'orientamento già espresso dal Tar Calabria che aveva sottolineato come «la disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favor voti, nel senso che il suffragio dev'essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Pertanto, eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto».

Giornalista
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