'Grave violazione della privacy': il Codacons denuncia la Bnl

Il Codacons: ‘Un cittadino si ritrova segnalato, a sua insaputa, in centrale rischi per poche centinaia di euro e la banca decide di umiliarlo, diffondendo la notizia tra i suoi concittadini’
di Redazione
25 gennaio 2016
16:01

'E’ questa la sintesi di quanto accaduto ad un professionista calabrese, che nonostante avesse qualche decina di migliaia di euro sul proprio conto, ha appreso di essere stato segnalato dalla Banca Nazionale del Lavoro tra i “cattivi pagatori” per poche centinaia di euro di debito.
Tanto è avvenuto senza che la banca ritenesse di informarlo del debito; Senza che vi fossero i requisiti previsti dalla normativa vigente ed ancora, in pieno disprezzo per i più elementari diritti di riservatezza, la situazione debitoria è stata comunicata “urbi et orbi”.
Non aver operato alcuna valutazione circa l’ipotetico stato di insolvenza del cliente, così come non aver inviato alcuna comunicazione preventiva e, ciliegina sulla torta, aver diffuso i dati a soggetti terzi - spiega l’avv. di lieto - è indice di un assoluto disprezzo di ogni regola e dei fondamentali diritti del Cittadino.
Per questo motivo il Codacons ha chiesto l’intervento della Procura della Repubblica che non può non integrare estremi di reato.
La giurisprudenza ha oramai chiarito che la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione da parte della banca della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire autonomamente da un semplice ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Pertanto, laddove la BNL avesse effettuato l’obbligatoria valutazione avrebbe verificato che il cliente non solo era proprietario di beni immobili (capaci di garantire il pagamento di quei pochi euro) ma, addirittura aveva ed ha la disponibilità di decine di migliaia di euro depositati proprio presso la stessa banca.
Di conseguenza il primo abuso è stato quello di omettere di valutare lo “stato di insolvenza”.
Un ulteriore abuso si è concretizzato nel non effettuare alcuna comunicazione al proprio cliente.
Infatti la suprema Corte ritiene che prima di provvedere a segnalazioni pregiudizievoli, la banca debba “informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobligati (garanti, soci ...)”. E ciò è del tutto logico, in considerazione dei gravissimi effetti che causa la segnalazione, che sempre più spesso finisce per paralizzare l’accesso al credito dei Cittadini segnalati, determinando un effetto “a cascata” di richieste di rientro da parte di tutti gli altri istituti di credito.
Purtroppo la banca, probabilmente ritenendosi al di sopra delle leggi, non ha ritenuto di effettuare alcuna comunicazione.
Infine, non paga, BNL ha ritenuto perfino di comunicare a terzi detta posizione debitoria nonché l’avvenuta segnalazione a sofferenza. E nessun riscontro hanno ottenuto le numerose richieste indirizzate alla banca per avere una “spiegazione logica sui motivi che hanno spinto la BNL SpA a comunicare la posizione debitoria a soggetti terzi”.
In buona sostanza, le banche non possono segnalare in centrale rischi un cliente per il mancato pagamento di un debito, in quanto così facendo, condannano una famiglia a morire ovvero un imprenditore a fallire. Infatti con la segnalazione non riceveranno più liquidità da altri istituti di credito (o la riceveranno a tassi da capogiro o, peggio, dagli strozzini) e non potranno mai onorare il debito.
La banca ha ben altre modalità per rientrare del proprio credito: ha, o può iscrivere, una ipoteca sugli immobili, avrà una fideiussione da escutere, ha i beni del cliente da aggredire… e soltanto dopo aver esperito, infruttuosamente, tali attività, potrà procedere a segnalare il debitore.
Confidiamo - conclude l’avv. di lieto - che BNL sia chiamata a rispondere di questo comportamento, infatti l’art. 167 del D.L.vo 30 giugno 2003 nr. 196 prevede che “chiunque, al fine di … recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto (dal medesimo D.L.vo nr.196/2003), è punito … con la reclusione da sei a ventiquattro mesi” ed ancora, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque, al fine di … recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto (dal medesimo D.L.vo nr.196/2003) è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Siamo stanchi - chiosano dal Codacons - di questi continui soprusi che, sempre più spesso hanno tragiche conseguenze sulla vita delle famiglie. Per questo motivo abbiamo presentato una dettagliata denuncia presso la Procura della Repubblica ed attendiamo il rinvio a giudizio'.

 


brasilena

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