Fincalabra: la Corte Costituzionale reintegra Mannarino e sconfessa Oliverio

L’ex presidente di Fincalabra defenestrato dal Governatore di fatto viene reintegrato nelle sue funzioni dal giudice delle leggi, il quale ha dichiarato illegittima la procedura di Spoils system applicata ai vertici di Fincalabra. Ora la palla passa al TAR Calabria per le decisioni conseguenti. Soddisfazione dei difensori
di Redazione
15 dicembre 2016
21:33

La fretta, spesso è cattiva consigliera, soprattutto quando si assumono decisioni nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Mario Oliverio aveva defenestrato il dott. Luca Mannarino, tra l’altro in maniera alquanto brusca, da presidente del CdA di Fincalabra, il braccio finanziario della Regione.

 


Fin da subito però, l’ex presidente di Fincalabra aveva denunciato la illegittimità delle scelte del Governatore. E infatti la “manu militari” usata dal Presidente Oliverio per azzerare il manager, è stata a sua volta spazzata via dalla decisione della Corte Costituzionale, alla quale era stata rimessa la questione da parte del TAR. Alla luce della decisione odierna, a questo punto, il TAR potrà emettere la sua sentenza. Di seguito il comunicato stampa che riassume la decisone della Corte.


La Corte Costituzionale con sentenza n. 269/2016, depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria) ad esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione seconda, con ordinanza del 21 maggio 2015, nel corso del procedimento istaurato dal Dott. L. M., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Parise, Giancarlo Pompilio e Renato Rolli, nei confronti della Regione Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Dipartimento controlli istituito presso l’Assessorato alle attività produttive della Regione Calabria.


Per comprendere quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale occorre fare un passo indietro, ripercorrendo brevemente i fatti, da cui la vicenda portata infine all’attenzione del Giudice delle leggi, ha avuto origine.


Il Dott. Luca Mannarino ha partecipato alla selezione pubblica per titoli, indetta con deliberazione n. 12 del 25.02.2014 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, finalizzata al conferimento delle nomine di cinque membri, tra cui il Presidente del CdA di FinCalabra S.p.A.


Con successivo Decreto della Regione Calabria n. 77 del 24 luglio 2014, il Dott. Luca Mannarino è stato nominato Presidente del CdA di FinCalabra S.p.A. per tre esercizi e con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.


Del tutto inaspettatamente, tuttavia, l’Ente regionale ha comunicato al Dott. Luca Mannarino l’avvio del procedimento amministrativo per la presa d’atto della decadenza della propria carica, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 12 del 3 giugno 2005, provvedendo ad approvare, con Deliberazione n. 9 del 24.02.2015, il bando per la selezione dei candidati da nominare a cura dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, tra cui vi era anche la procedura selettiva volta all’individuazione del nuovo presidente di FinCalabra S.p.A.


Avverso tale provvedimento, nonché avverso la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla presa d’atto della decadenza, il Dott. Luca Mannarino ha proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria – Catanzaro.


Nell’ambito del ricorso, i difensori del dott. Mannarino, gli Avv.ti Parise, Pompilio e Rolli, fra le altre censure, hanno efficacemente sollevato una quaestio de validitate legis, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge Regione Calabria 3 giugno 2015, n. 12.


Tale questione di legittimità costituzionale è stata, infatti, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l’immediata trasmissione degli atti della controversia al Giudice delle Leggi, con l'ordinanza n. 207 del 21 maggio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, I Serie Speciale n. 42 del 21 ottobre 2015.


Nel corso del giudizio, i difensori hanno, a tutta ragione, evidenziato che il rapporto dirigenziale deve essere caratterizzato da stabilità, coerentemente con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, non potendosi consentire che, per effetto del mutamento della titolarità dell’organo di indirizzo politico, vengano a cessare automaticamente incarichi in corso, legittimamente conferiti dal precedente titolare dell’organo e ciò senza garanzie procedimentali e in assenza di ogni valutazione di risultato.


I difensori, inoltre, hanno posto in luce come la legge in questione violasse gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non distingue figure "tecniche" come tali separate dal potere politico e come tali da non dover essere comprese nella caduta ad "effetto domino" per il solo mutamento della compagine politica in un determinato momento storico.


Orbene, la Corte Costituzionale, all’esito dell’udienza pubblica del 22.11.2016, con l’odierna Sentenza, ha ritenuto l’art. 1 comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, incompatibile con l’art. 97 Cost, laddove prevede “meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest’ultimo, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo”.


Il Giudice delle Leggi ha, infatti, precisato che “Il presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa non collabora direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma ne deve garantire l’attuazione nei settori pertinenti alle funzioni assegnate a Fincalabra spa. A tal fine, non è necessaria, da parte del dirigente, la condivisione degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti”.


Per tali ragioni, la Corte ha concluso che “Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, tale figura non rientra tra quelle alle quali, senza violare i principi di cui all’art. 97 Cost., possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica a seguito dell’avvicendarsi degli organi di indirizzo politico regionale”, ritenendo, pertanto, di accogliere la questione di legittimità costituzionale e dichiarando, per l’effetto la illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12.


“Siamo molto soddisfatti della pronuncia della Consulta, hanno dichiarato gli avvocati Parise Pompilio e Rolli. Erano evidenti i profili di illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata. Questa Sentenza chiarisce in modo preciso e puntuale i termini e le modalità di applicazione del c.d. spoils system regionale. La normativa regionale calabrese infatti è stata più volte oggetto di pronunce di incostituzionalità. Proseguiremo ora il giudizio dinanzi al TAR Calabria, che già, nella prima fase del giudizio aveva saggiamente valutato le nostre doglienze rimettendo la questione alla Corte”.

 

Re. Re.

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