‘Ndrangheta, il Tar del Lazio annulla lo scioglimento del Comune di Tropea

I giudici amministrativi del Lazio accolgono il ricorso degli ex amministratori e “bocciano” l’operato della Commissione di accesso agli atti e della Prefettura di Vibo
di Giuseppe Baglivo
7 giugno 2017
14:32

La prima sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso degli ex amministratori del Comune di Tropea avverso il decreto di scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose deciso il 12 agosto 2016 con apposito decreto presidenziale sulla scorta di una relazione redatta da un’apposita Commissione di accesso agli atti, dalla Prefettura di Vibo Valentia e dal Ministero dell’Interno. Per i giudici amministrativi siamo in presenza nel caso di Tropea di una “carenza nella fattispecie dei presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi locali”. Per il Tar non vi è nessun nesso fra la ritenuta presenza all’incontro prelettorale all’hotel Santa Lucia di Parghelia di soggetti – secondo la Commissione di accesso agli atti – riconducibili ad ambienti mafiosi e gli effetti che tale circostanza avrebbe provocato sull’accordo elettorale, per nulla segreto e per nulla illecito. Aver usato la stessa Commissione di accesso agli atti, nella sua relazione la parola “presumibilmente” vicini alle cosche in riferimento ad alcune persone presenti all’incontro, per il Tar è un grave errore motivazionale, perché una persona o è vicina ad un clan o non lo è e le presunzioni lasciano il tempo che trovano in termini giuridici.

I certificati penali del futuro sindaco Giuseppe Rodolico, dell’avvocato Giovanni Vecchio (cugino del sindaco), di Antonio Bretti (poi nominato assessore), e del vicesindaco Domenico Tropeano, tutti presenti alla riunione prelettorale all’hotel Santa Lucia, dimostrano per il Tar che i partecipanti alla “lecita” riunione non avevano alcun precedente penale per fatti di criminalità organizzata, gli unici utili a motivare un decreto di scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. Si evince inoltre l’assenza di procedimenti penali pendenti in capo a tutti i partecipanti all’incontro pre-elettorale e l’assenza di frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata. “Ne discende, in mancanza di prospettazione di ulteriori e puntuali elementi – scrive il Tar - l'insussistenza, a carico dello sindaco e del cugino”, cioè Giuseppe Rodolico e Giovanni Vecchio, di “elementi dotati di concreta e univoca valenza probatoria”. 


Giuseppe Baglivo

 

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